Cassazione Penale, Sentenza n. 4172/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., sostenendo di non essere venuto a conoscenza del processo prima della pronuncia della sentenza e invocando l'applicazione della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, più favorevole. Ha inoltre censurato la valutazione della Corte territoriale circa la sua assenza, contestando la rilevanza dell'elezione di domicilio e degli avvisi notificati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile la previgente disciplina in base all'art. 89 comma 1 del d.lgs. 10/10/2022 n. 150 poiché, alla data di entrata in vigore del decreto, era stata già pronunciata ordinanza che disponeva di procedere in assenza. Sul merito ha condiviso la valutazione della Corte d'appello che ha qualificato la mancata conoscenza come colpevole, sulla base di elementi concreti: ricezione del verbale di sequestro, elezione di domicilio risultata inefficace, nomina di un difensore seguito da irreperibilitá del ricorrente e corrispondenza elettronica che mostrava l'uso dell'indirizzo mail. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico. Per l'inammissibilità del ricorso il condannato è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Regola la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo da parte del condannato in assenza; la rescissione è esclusa se la mancata conoscenza è colpevole.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 89 comma 1
Disposizione transitoria che stabilisce che la previgente disciplina si applica quando, alla data di entrata in vigore del decreto, sia già stata pronunciata ordinanza che dispone di procedere in assenza; motiva l'applicazione della vecchia disciplina nel caso concreto.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Collega la dichiarazione di assenza agli accertamenti sulla partecipazione dell'imputato; la rescissione del giudicato è funzionalmente correlata agli accertamenti richiesti per la dichiarazione di assenza.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Prevede l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; qui rilevante come atto notificato e considerato dalla Corte per valutare la conoscenza del procedimento.
art. 369 e 369-bis cod. proc. pen.
Norme relative alle comunicazioni e notificazioni, richiamate in relazione alle comunicazioni effettuate al ricorrente all'epoca del sequestro.
art. 2 cod. pen.
Invocato dal ricorrente per richiedere l'applicazione della norma piu favorevole; la Corte ha ritenuto improprio il richiamo poiché la rescissione è rimedio impugnatorio per il quale, in assenza di transitorie, va applicato il principio tempus regit actum prendendo a riferimento il momento di emissione del provvedimento impugnato.
art. 175 cod. proc. pen.
Citato come riferimento storico alla funzione della rescissione quale strumento di ripristino dei diritti processuali dell'imputato assente; sottolinea la natura restaurativa dell'istituto.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo è possibile solo se la mancata partecipazione non è imputabile all'imputato; se la mancata conoscenza è colpevole la rescissione è esclusa.
- Per determinare quale versione normativa applicare in presenza di modifiche legislative senza disposizioni transitorie, si applica il principio tempus regit actum con riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato, salvo diversa disposizione transitoria esplicita.
- Le disposizioni transitorie del d.lgs. 10/10/2022 n. 150 (art. 89 comma 1) possono mantenere applicabile la previgente disciplina quando, alla data di entrata in vigore, sia già stata pronunciata ordinanza che dispone di procedere in assenza; verificare sempre lo stato del procedimento alla data di entrata in vigore.
- Elementi concreti quali ricezione di atti (verbali di sequestro), elezione di domicilio inidonea o inesistente, nomina di un difensore seguita da irreperibilità del ricorrente, e corrispondenza elettronica che dimostra l'uso degli indirizzi comunicati, sono indici rilevanti per valutare una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.
- La semplice elezione di domicilio o la ricezione di singole notifiche non sono necessariamente decisive; occorre valutare il complesso dei comportamenti e degli elementi di fatto per stabilire se la mancata conoscenza sia colpevole o incolpevole.
- Se il ricorso per cassazione è inammissibile per insufficienza o aspecificità dei motivi, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie; quindi curare la specificità e la rilevanza dei motivi in sede di impugnazione.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti sulla retroattività o applicazione della disciplina, controllare attentamente le decisioni delle Sezioni Unite e le pronunce recenti che trattano la successione delle norme in materia di rescissione e assenza.
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