Sentenza del 24/02/2020 n. 583 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Trust successorio - conferimento di beni - applicazione delle imposte ipocatastali - misura proporzionale - non consegue. Trust - conferimento beni - imposte ipocatastali in misura fissa - coerenza con art. 53 Cost. - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale dell'atto di costituzione di un trust successorio con conferimento di beni a favore di beneficiari futuri (figli nascituri). L'Ufficio ha ritenuto che il conferimento equivalga ad un trasferimento gravato dalle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale (equiparabile a successione/donazione) e ha emesso avvisi di liquidazione per le imposte proporzionali. I contribuenti hanno contestato che la costituzione del trust ha solo effetto segregativo/fiduciario e non comporta un effetto traslativo immediato verso i beneficiari, pertanto l'atto doveva essere soggetto alle imposte ipocatastali e di registro in misura fissa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando le decisioni della CTP che avevano annullato gli avvisi di liquidazione. Il Collegio ha ritenuto che la costituzione del trust abbia avuto solo effetto di segregazione patrimoniale e attribuito l'obbligo di amministrazione fiduciaria ai trustee, senza effetto traslativo immediato verso i beneficiari. Pertanto non sussisteva la base per l'applicazione delle imposte proporzionali sulle imposte ipotecarie e catastali; l'atto resta assoggettato alla sola imposta fissa di registro. Sono state compensate integralmente le spese del grado di giudizio per «gravi ed eccezionali ragioni» legate all'evoluzione giurisprudenziale.
Norme richiamate
Art. 53 Costituzione
Il Collegio ha richiamato il principio di capacità contributiva per escludere la tassazione proporzionale al momento della mera segregazione patrimoniale: tassare al conferimento graverebbe su una situazione priva di effettivo arricchimento e quindi contrasterebbe con l'art. 53.
Art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006
art. 2 comma 47 D.L. n. 262/2006
Interpretato nel senso che, in tema di trust, se non sussiste un effetto traslativo immediato, l'imposta sulle successioni e donazioni (e le relative imposte ipocatastali in misura proporzionale) è dovuta non al momento della costituzione o della dotazione patrimoniale bensì al momento del trasferimento finale al beneficiario.
Art. 15 D.Lgs. n. 546/1992
art. 15 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato per giustificare la compensazione integrale delle spese di lite del grado di giudizio alla luce di gravi ed eccezionali ragioni (evoluzione giurisprudenziale consolidatasi dopo l'inizio del gravame).
Massime di principio
- La costituzione di un trust con mera segregazione patrimoniale e attribuzione di amministrazione fiduciaria al trustee non comporta automaticamente un effetto traslativo verso i beneficiari e quindi non giustifica l'applicazione delle imposte ipotecarie/catastali in misura proporzionale al momento del conferimento.
- Le imposte proporzionali equivalenti a successione/donazione sono dovute solo al momento dell'effettivo trasferimento patrimoniale al beneficiario (quando si realizza l'effettivo arricchimento), e non al momento della semplice segregazione fiduciaria.
- Applicare una tassazione proporzionale sulla mera costituzione del vincolo trust può violare il principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53), perché non corrisponde a un incremento patrimoniale effettivo.
- Per valutare l'imposizione fiscale occorre accertare la natura degli effetti giuridici prodotti dal trust: se il conferimento produce trasferimento di proprietà o solo segregazione/obbligo fiduciario. La qualificazione concreta dell'atto è determinante per la tassazione.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare chiaramente la natura segregativa del conferimento e monitorare l'orientamento giurisprudenziale; in caso di dubbio valutare la possibilità di registrazione con imposta fissa e conservare evidenze sull'assenza di trasferimento immediato.
- La giurisprudenza di legittimità ha ormai consolidato l'orientamento che esclude la tassazione proporzionale al conferimento in assenza di trasferimento immediato, quindi gli uffici devono motivare adeguatamente eventuali differenti qualificazioni.
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