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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20726/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguarda due imputati condannati in appello per reati in materia di fatture per operazioni inesistenti: uno per utilizzazione di fatture false e l'altro anche per emissione di fatture false, nell'ambito di rapporti commerciali tra una società riconducibile a uno degli imputati e una ditta/cooperativa denominata ARVISA. In appello la Corte di Torino aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado, assolvendo uno dei coimputati limitatamente ad alcune fatture emesse in favore di un diverso soggetto (IDRA srl), rideterminando la pena e confermando il resto. I ricorrenti censuravano la sentenza di appello deducendo, per un verso, mancanza o illogicità della motivazione sulla falsità delle fatture e sul dolo, sostenendo che i pagamenti sarebbero effettivamente avvenuti e che ARVISA non fosse una mera cartiera; per altro verso, contraddittorietà del ragionamento della Corte rispetto a una diversa assoluzione intervenuta in un capo diverso e in favore di altro soggetto; inoltre, uno dei ricorrenti contestava la qualifica di amministratore di fatto di ARVISA, richiamando conversazioni intercettate e una precedente assoluzione per un diverso reato tributario, sostenendo di essere stato solo un dipendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero davvero con la motivazione della sentenza impugnata, che era articolata su plurimi e coerenti elementi fattuali a sostegno della ritenuta falsità delle fatture e del ruolo di fatto dell'imputato nella gestione di ARVISA. In particolare ha osservato che: il motivo sul dolo era inconferente perché costruito su prestazioni soggettivamente inesistenti, mentre l'imputazione e la decisione di merito riguardavano prestazioni oggettivamente inesistenti; le doglianze sulla falsità delle fatture erano generiche e parziali, omettendo di misurarsi con l'intero apparato argomentativo della sentenza; il richiamo all'assoluzione pronunciata in altro capo e verso altro soggetto non era idoneo a scalfire la condanna, trattandosi di vicende diverse e di motivazioni non comparabili in termini di contraddittorietà rilevante in cassazione; le doglianze sulla qualifica di amministratore di fatto erano anch'esse generiche, fondate su atti non allegati o non trascritti integralmente e, comunque, riguardanti la valutazione del contenuto di conversazioni riservata al giudice di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 8 D.Lgs. 74/2000

    Norma incriminatrice richiamata per la contestazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

  • art. 2 D.Lgs. 74/2000

    Norma incriminatrice richiamata per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

  • art. 5 D.Lgs. 74/2000

    Richiamato dalla difesa per sostenere una precedente assoluzione e la qualità di mero dipendente di uno dei ricorrenti.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato indirettamente nel contesto della valutazione della prova e della critica alla motivazione, con affermazione della necessità che il ricorso si confronti con gli elementi valorizzati dai giudici di merito.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti o a frammentare gli argomenti difensivi.
  • Il vizio di contraddittorietà della motivazione deve essere interno alla stessa decisione e riferito al medesimo capo; non può essere utilmente fondato sulla diversa soluzione adottata in un altro capo, in relazione a fatti o soggetti differenti.
  • L'assoluzione pronunciata in un diverso segmento del processo non impone automaticamente l'annullamento della condanna relativa ad altro capo, se le vicende sono distinte sul piano oggettivo e soggettivo e il quadro probatorio è diverso.
  • In sede di legittimità non è consentito rivalutare il contenuto di conversazioni intercettate o di altri elementi di fatto, salvo manifesta illogicità della motivazione, che deve essere specificamente illustrata dal ricorrente.
  • La deduzione di vizi motivazionali fondati su atti o dichiarazioni richiede il rispetto del principio di autosufficienza: gli atti devono essere trascritti o allegati in modo idoneo, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Nel reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, la difesa deve confrontarsi con l'accertamento di merito circa la reale inesistenza oggettiva delle prestazioni; non è sufficiente richiamare pagamenti o esecuzioni di prestazioni se non si incide sul complessivo ragionamento probatorio della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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