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Sentenza

Sentenza del 11/12/2015 n. 25016 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva confermato l'annullamento della cartella di pagamento relativa all'omesso versamento di ritenute per l'anno 2002. Con il primo motivo ha sostenuto che, essendo pendente il ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva annullato l'atto di diniego del condono, la CTR avrebbe dovuto sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Con il secondo motivo ha contestato l'annullamento integrale della cartella, sostenendo che, anche in presenza di una discordanza tra le somme indicate nei diversi atti, si sarebbe potuta disporre al massimo una riduzione del debito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha chiarito che l'art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992 disciplina soltanto i rapporti tra giudizi tributari e giudizi non tributari; quando il rapporto di pregiudizialità intercorre tra due giudizi tributari, la sospensione del processo dipendente può eventualmente fondarsi sull'art. 337 c.p.c., non sull'art. 295 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava integralmente entrambe le ragioni autonome poste a fondamento della decisione della CTR: sia l'annullamento dell'atto prodromico, sia l'errata e non corrispondente iscrizione a ruolo dei tributi. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.645,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi e oneri di legge.

Norme richiamate

  • Art. 295 c.p.c.

    Non era applicabile nel caso concreto, poiché disciplina la sospensione necessaria per rapporti di pregiudizialità e non poteva essere invocato secondo la prospettazione dell'Agenzia per due giudizi entrambi tributari.

  • Art. 337 c.p.c.

    Quando un giudizio tributario pregiudicante è già stato definito con sentenza non ancora passata in giudicato, l'eventuale sospensione del giudizio dipendente può trovare fondamento in questa disposizione.

  • Art. 39 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Regola esclusivamente i rapporti tra processi tributari e processi non tributari; non disciplina la sospensione derivante dalla pregiudizialità tra due giudizi tributari.

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Consente la liquidazione e il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali. Tuttavia, la cartella fondata su un atto prodromico annullato o caratterizzata da un'iscrizione a ruolo non coerente con gli atti presupposti può essere illegittima.

  • Art. 115 c.p.c.

    È stato richiamato dall'Agenzia, ma la censura fondata su tale disposizione è stata dichiarata inammissibile per non avere colto integralmente la motivazione della sentenza impugnata.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il motivo relativo al vizio di motivazione non rispettava i requisiti di specificità richiesti, poiché non indicava adeguatamente il fatto controverso né spiegava in che modo la motivazione fosse omessa, insufficiente o contraddittoria.

Massime di principio

  • Se una cartella di pagamento deriva da un atto presupposto che è stato annullato, l'annullamento dell'atto prodromico può comportare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della conseguente cartella.
  • Quando esistono due giudizi tributari collegati, la pendenza del ricorso contro la sentenza resa nel giudizio pregiudicante non determina automaticamente l'applicazione dell'art. 295 c.p.c.; l'eventuale sospensione va valutata secondo l'art. 337 c.p.c.
  • Una cartella può essere contestata anche per la non corrispondenza tra le somme o i tributi indicati nella cartella e quelli risultanti dagli atti presupposti. Una discordanza rilevante può giustificare l'annullamento, non soltanto la riduzione, se incide sulla legittimità complessiva dell'iscrizione.
  • Nel ricorso per cassazione occorre contestare tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata; se ne viene censurata solo una, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • Le doglianze sulla motivazione devono indicare con precisione il fatto controverso, il punto omesso o contraddittorio e le ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sostenere la decisione.

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