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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22469/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della declaratoria di inammissibilità del proprio appello avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato una cartella di pagamento emessa per imposte dirette, addizionale regionale, ritenute e recupero di credito d'imposta relativi all'anno 2003. La società contribuente, una s.r.l., era stata cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado. La CTR ha ritenuto l'appello inammissibile per novità della domanda ex art. 57 d.lgs. 546/1992, osservando che l'Ufficio aveva notificato il gravame alle ex socie senza spiegare perché dovessero rispondere del debito fiscale e senza una pregressa iscrizione a ruolo nei loro confronti. L'Agenzia ha censurato tale decisione con due motivi: (1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, perché l'appello era stato notificato anche alla società estinta presso il difensore domiciliatario di primo grado, e quindi non vi era alcuna nuova domanda; (2) violazione dell'art. 2495 c.c., sostenendo che, a seguito dell'estinzione della società, le ex socie erano legittimamente destinatarie del gravame quali successori della società, senza necessità di una autonoma iscrizione a ruolo, trattandosi di cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, cioè di atto impositivo riferito al debito sociale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati e trattati unitariamente i due motivi di ricorso. Ha affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio: i soci subentrano nella legittimazione processuale della società estinta ex art. 110 c.p.c. e l'atto impositivo o la cartella intestati alla società possono essere validamente notificati ai soci, anche collettivamente e impersonalmente, senza necessità di specifici nuovi atti intestati a loro. Ha quindi escluso che l'appello introducesse una domanda nuova ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, poiché i soci succedono nella medesima posizione processuale e sostanziale della società. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    vieta la proposizione in appello di domande nuove; non ricorre violazione quando, per effetto dell'estinzione della società, i soci subentrano nella medesima posizione processuale della società e non viene introdotto un nuovo tema d'indagine.

  • art. 2495 c.c.

    l'estinzione della società per cancellazione dal registro imprese determina il trasferimento dei rapporti residui ai soci; la responsabilità dei soci verso i creditori sociali è distinta dalla loro legittimazione processuale come successori della società estinta.

  • art. 110 c.p.c.

    in caso di estinzione della società, il processo prosegue nei confronti dei soci quali successori processuali dell'ente.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    la cartella emessa all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione, relativa a imposte dichiarate e non versate, è qualificata come atto riferito al debito sociale e non come mera riscossione di un credito autonomo.

  • art. 65 d.P.R. 600/1973

    richiamato in via analogica per giustificare la notificazione agli ex soci collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società estinta.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio: i rapporti obbligatori residui non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci nei limiti o con l'ampiezza della responsabilità originaria.
  • In caso di estinzione della società, i soci diventano la parte processuale legittimata a stare in giudizio al posto dell'ente estinto; ciò vale anche nel processo tributario, indipendentemente dalla scindibilità del rapporto sostanziale.
  • La legittimazione processuale dei soci successori della società estinta è concettualmente distinta dalla loro responsabilità sostanziale verso i creditori sociali: la prima può essere più ampia della seconda.
  • L'atto impositivo o la cartella intestati alla società estinta possono essere validamente notificati ai soci, anche collettivamente e impersonalmente, senza necessità di nuovi atti specificamente intestati a ciascuno di essi.
  • Non integra domanda nuova in appello la notifica del gravame ai soci della società estinta quando essi subentrano nella medesima posizione processuale dell'ente originario, perché non si introduce un diverso thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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