Sentenza n. 690/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 635 del 20 febbraio 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.A. n. 49/GAB del 27 maggio 2020, dichiarativo della decadenza del consiglio di amministrazione dell’ESA, nonché i decreti di nomina dei commissari ad acta; in appello era impugnata la sentenza del TAR Sicilia, Sez. I, n. 635 del 20 febbraio 2024, che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni regionali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Due consiglieri dell’ESA, nominati nel 2017 per una durata di cinque anni, hanno impugnato la declaratoria di decadenza dell’intero consiglio di amministrazione e le conseguenti nomine commissariali, adottate per la mancata approvazione dei rendiconti entro i termini previsti dall’art. 6, comma 3, l.r. n. 16/2017. In primo grado e in appello hanno sostenuto che la decadenza, da intendersi come misura sanzionatoria, presupponesse l’imputabilità del ritardo ai componenti e che il ritardo fosse invece riconducibile all’omissione di altri soggetti; hanno inoltre dedotto irragionevolezza, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e lesione del legittimo affidamento. Hanno lamentato la contraddittorietà della condotta regionale, che avrebbe prima tollerato i ritardi e ritenuto valido il rendiconto 2017 tardivo, per poi dichiarare la decadenza in relazione al rendiconto 2018. Hanno infine denunciato la violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, il difetto di istruttoria e la violazione del giusto procedimento per omessa comunicazione di avvio. In via subordinata hanno chiesto la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 6, comma 3, l.r. n. 16/2017, per contrasto con l’art. 3 Cost.
La decisione
Il CGARS respinge integralmente l’appello e conferma la sentenza del TAR. Interpreta l’art. 6, comma 3, l.r. n. 16/2017 come disposizione che collega automaticamente la decadenza alla mancata adozione del rendiconto entro il termine, indipendentemente dalle cause del ritardo e dalla responsabilità personale dei componenti: la misura è funzionale a rimuovere l’inerzia e a garantire la regolarità dei controlli contabili e della finanza pubblica, non è una sanzione in senso stretto. Nel caso concreto risultavano il rendiconto 2017 approvato solo il 17 gennaio 2020, quello 2018 non approvato e quello 2019 non approvato alla data della nota del 14 maggio 2020; sussistevano quindi i presupposti legali della decadenza. La censura sull’omessa comunicazione di avvio è respinta perché il provvedimento era vincolato e il TAR aveva correttamente richiamato l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. È respinta anche la censura di contraddittorietà: la tolleranza o l’invito a proseguire l’iter contabile non potevano sanare il ritardo né disapplicare un effetto legale automatico; inoltre l’eccesso di potere, nelle figure sintomatiche dedotte, non è configurabile rispetto ad attività vincolata. La questione di costituzionalità è dichiarata manifestamente infondata perché muove dall’erronea premessa sanzionatoria e la norma attua principi statali di armonizzazione contabile e coordinamento della finanza pubblica, riconducibili anche all’art. 117 Cost. Spese del grado compensate per la novità delle questioni e la ridotta attività difensiva dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, l.r. Sicilia n. 16/2017
Il tenore letterale della disposizione è univoco. Il ritardo nell’adozione del rendiconto generale, impedendo la verifica sulla legittimità della gestione finanziaria dell’ente pubblico, rapportata al bilancio di previsione, nonché l’inserimento del rendiconto nel consolidato regionale e, conseguentemente, il giudizio di parificazione da parte della Corte dei Conti, integra una situazione che va con immediatezza rimossa, mediante la decadenza, automatica e ex lege, degli organi di amministrazione e l’insediamento di uno o più commissari che provvederanno, tra l’altro, alla “immediata adozione del documento contabile”.
La decadenza opera automaticamente per il dato oggettivo della mancata adozione del documento contabile entro il termine; non richiede che il ritardo sia imputabile ai componenti, perché la misura mira a superare l’inerzia e a ripristinare la regolarità del sistema dei controlli contabili.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
A fronte della accertata ricorrenza dei presupposti di legge per la contestata declaratoria di decadenza dell’organo amministrativo dell’Ente e della evidente natura vincolata del provvedimento regionale in esame, prive di pregio si palesano le critiche mosse dagli appellanti al richiamo del primo giudice all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 per giustificare la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
La mancata comunicazione di avvio non determina l’illegittimità del provvedimento quando, come nel caso della decadenza vincolata e in presenza dei relativi presupposti, trova applicazione la disciplina dei vizi formali non invalidanti.
art. 3 Cost.
Tale conclusione non può essere condivisa dal Collegio giacché prende le mosse dalla qualificazione della disposizione di legge regionale quale norma di matrice sanzionatoria, mentre – come già ampiamente sopra evidenziato – la decadenza non è configurabile come sanzione in senso stretto per i componenti dell’organo di amministrazione, con il corollario della irrilevanza della imputabilità soggettiva delle condotte omissive all’origine della mancata adozione nei termini del rendiconto generale.
La questione di costituzionalità basata sull’asserita irragionevolezza della decadenza è manifestamente infondata se assume che la misura sia una sanzione personale: essa è invece un effetto organizzativo automatico volto a rimuovere l’inerzia contabile.
art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
Con essa il legislatore regionale siciliano, sulla falsariga di quanto previsto dalla normativa nazionale (art. 18 d. lgs. n. 118 del 2011; art. 227 d. lgs. n. 267 del 2000), all’art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 16 del 2017 (norma rubricata “Riforma del sistema dei controlli degli enti regionali. Norme per la razionalizzazione della spesa degli enti”) ha previsto che “Gli organi di amministrazione degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque contributi regionali, fatti salvi gli enti finanziati con il fondo sanitario regionale, che non adottano il rendiconto generale o il bilancio d’esercizio entro il 30 giugno (termine introdotto dalla l.r. n. 8 del 2018; in precedenza 31 maggio) dell’anno successivo decadono e l’Amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa nomina immediatamente uno o più commissari per la gestione dell’ente, per l’immediata adozione del documento contabile e per la ricostituzione dell’organo di amministrazione decaduto”.
La disposizione regionale si colloca nel quadro dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, materia riconducibile alla competenza statale indicata dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; tale inquadramento concorre a escludere il prospettato contrasto con l’art. 3 Cost.
art. 18 d.lgs. n. 118/2011
Con essa il legislatore regionale siciliano, sulla falsariga di quanto previsto dalla normativa nazionale (art. 18 d. lgs. n. 118 del 2011; art. 227 d. lgs. n. 267 del 2000), all’art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 16 del 2017 (norma rubricata “Riforma del sistema dei controlli degli enti regionali. Norme per la razionalizzazione della spesa degli enti”) ha previsto che “Gli organi di amministrazione degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque contributi regionali, fatti salvi gli enti finanziati con il fondo sanitario regionale, che non adottano il rendiconto generale o il bilancio d’esercizio entro il 30 giugno (termine introdotto dalla l.r. n. 8 del 2018; in precedenza 31 maggio) dell’anno successivo decadono e l’Amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa nomina immediatamente uno o più commissari per la gestione dell’ente, per l’immediata adozione del documento contabile e per la ricostituzione dell’organo di amministrazione decaduto”.
La disciplina regionale è letta come coerente con il quadro nazionale di armonizzazione contabile: la finalità è assicurare l’adozione tempestiva dei rendiconti e il corretto svolgimento dei controlli finanziari.
art. 227 d.lgs. n. 267/2000
Con essa il legislatore regionale siciliano, sulla falsariga di quanto previsto dalla normativa nazionale (art. 18 d. lgs. n. 118 del 2011; art. 227 d. lgs. n. 267 del 2000), all’art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 16 del 2017 (norma rubricata “Riforma del sistema dei controlli degli enti regionali. Norme per la razionalizzazione della spesa degli enti”) ha previsto che “Gli organi di amministrazione degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque contributi regionali, fatti salvi gli enti finanziati con il fondo sanitario regionale, che non adottano il rendiconto generale o il bilancio d’esercizio entro il 30 giugno (termine introdotto dalla l.r. n. 8 del 2018; in precedenza 31 maggio) dell’anno successivo decadono e l’Amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa nomina immediatamente uno o più commissari per la gestione dell’ente, per l’immediata adozione del documento contabile e per la ricostituzione dell’organo di amministrazione decaduto”.
La norma nazionale è richiamata quale modello della disciplina regionale in materia di tempestiva adozione dei rendiconti e di presidio dei controlli contabili.
Massime di principio
- Quando una legge prevede la decadenza degli organi amministrativi di enti vigilati per la mancata adozione del rendiconto entro un termine, e collega tale effetto al dato oggettivo dell’omissione, la decadenza opera automaticamente senza necessità di accertare l’imputabilità del ritardo ai singoli componenti, se la misura è diretta a rimuovere l’inerzia e a garantire i controlli contabili anziché a punire una condotta personale.
- La condotta tollerante dell’amministrazione o gli inviti a proseguire l’iter di approvazione del rendiconto non possono sanare il ritardo né impedire l’effetto decadenziale previsto direttamente dalla legge, quando l’amministrazione non dispone di margini discrezionali sull’applicazione della misura.
- Le figure sintomatiche dell’eccesso di potere, quali contraddittorietà e illogicità, non sono configurabili rispetto a un provvedimento interamente vincolato dalla legge, che non lascia all’amministrazione margini di apprezzamento discrezionale.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullabilità quando l’atto è vincolato, i presupposti legali risultano accertati e ricorrono le condizioni previste dall’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
- La decadenza automatica prevista per la mancata adozione del rendiconto entro il termine non integra, di per sé, una sanzione personale; pertanto, una censura di irragionevolezza fondata esclusivamente sulla mancata imputabilità soggettiva del ritardo non rende non manifestamente infondata la questione di costituzionalità.
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