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Sentenza

Sentenza n. 601/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento di irricevibilità dell’istanza di Permesso di Costruire n. 60/2022 prot. 70539 presentata dalla ricorrente il 02.08.2022, emesso dal comune di Altamura il 14.09.2022, protocollato con il n. 0081618/2022 e notificato in pari data, previo accertamento incidentale della incostituzionalità dell’art. art. 9 comma1 L.R. Puglia 12.08.2022 n. 20.

Giustizia amministrativa202201167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di irricevibilità dell’istanza di permesso di costruire presentata il 2 agosto 2022 per un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che aveva dichiarato irricevibile l’istanza di permesso di costruire, ritenendo non applicabile la disciplina regionale derogatoria del cosiddetto piano casa poiché l’istanza era stata presentata il 2 agosto 2022, dopo il termine del 29 luglio 2022 previsto dall’art. 9, comma 1, della l.r. Puglia n. 20/2022. Ha dedotto la violazione del principio di irretroattività di cui all’art. 11 delle preleggi e l’irragionevolezza della disposizione sopravvenuta, sostenendo che essa avrebbe ristretto retroattivamente la possibilità di beneficiare della disciplina più favorevole anteriormente prevista dall’art. 7, comma 1, della l.r. Puglia n. 14/2009, come modificato dalla l.r. n. 38/2021. Ha chiesto, in subordine, il sollevamento della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della l.r. n. 20/2022.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto corretta l’applicazione della disciplina regionale da parte del Comune, poiché il dato testuale dell’art. 9 della l.r. n. 20/2022 non consentiva un’interpretazione diversa. La disposizione transitoria stabiliva che fossero istruite e concluse secondo la l.r. n. 14/2009 soltanto le pratiche edilizie presentate prima del 29 luglio 2022; l’istanza della ricorrente, presentata il 2 agosto 2022, restava quindi esclusa. Il Collegio ha rilevato che la norma aveva ristretto temporalmente l’ambito della disciplina derogatoria, ma ha escluso la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 17/2023. Secondo il TAR, tale pronuncia escludeva la possibilità di prorogare la disciplina del piano casa oltre il 31 dicembre 2021, in ragione del suo carattere straordinario e temporaneo; anche l’ulteriore proroga al 29 luglio 2022 sarebbe stata incompatibile con il dettato costituzionale. Il TAR ha inoltre rilevato che l’art. 9 della l.r. n. 20/2022 era stato abrogato dall’art. 8, comma 1, della l.r. n. 36/2023 e che, comunque, la ricorrente non avrebbe potuto beneficiare della disciplina invocata, applicabile soltanto alle istanze presentate entro il 31 dicembre 2021. La decisione è stata resa anche se il ricorso risultava, secondo il Collegio, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese di lite in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, l.r. Puglia n. 20/2022

    Le pratiche edilizie inoltrate e protocollate ai sensi della legge regionale 14/2009 presso gli sportelli unici per l'edilizia dei comuni pugliesi, prima della data del 29 luglio 2022, sono istruite e concluse secondo le prescrizioni della medesima legge regionale

    La disposizione è stata interpretata nel senso che soltanto le pratiche presentate prima del 29 luglio 2022 possono essere definite secondo la disciplina del piano casa; non è consentita un’interpretazione estensiva o correttiva in favore delle istanze successive.

  • art. 7, comma 1, l.r. Puglia n. 14/2009

    La norma costituisce la disciplina regionale derogatoria e temporanea invocata per l’intervento edilizio; il suo ambito temporale è stato progressivamente modificato e non può operare oltre il termine ritenuto costituzionalmente ammissibile.

  • art. 2 l.r. Puglia n. 38/2021

    La disposizione aveva esteso la possibilità di presentare pratiche edilizie beneficiando del piano casa sino al 31 dicembre 2022, previsione successivamente ristretta dall’art. 9 della l.r. n. 20/2022 e comunque ritenuta non ulteriormente prorogabile alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 17/2023.

  • art. 11 preleggi

    La ricorrente ha invocato il principio di irretroattività, ma il TAR non ha accolto la censura e ha ritenuto comunque decisivo che la disciplina derogatoria non potesse applicarsi oltre il termine costituzionalmente ammissibile.

  • art. 15 l.r. Puglia n. 35/2020

    È richiamato quale disposizione che aveva previsto l’ultima proroga della disciplina del piano casa sino al 31 dicembre 2021, termine oltre il quale non potevano essere disposte ulteriori proroghe compatibili con il carattere straordinario e temporaneo della disciplina.

  • art. 8, comma 1, l.r. Puglia n. 36/2023

    La norma ha abrogato l’art. 9 della l.r. n. 20/2022, circostanza valorizzata dal TAR per rilevare il sopravvenuto difetto di interesse, pur procedendo comunque all’esame della controversia per esigenze di effettività della tutela.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 17/2023

    La pronuncia è stata richiamata per escludere la possibilità di prorogare la disciplina derogatoria del piano casa oltre il 31 dicembre 2021, in ragione della sua natura straordinaria e temporanea, e per ritenere non manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Una disposizione transitoria che limita espressamente ai procedimenti edilizi presentati entro una determinata data l’applicazione di una disciplina derogatoria deve essere applicata secondo il suo tenore letterale, senza possibilità per l’amministrazione o per il giudice di estenderne l’ambito temporale a istanze successive.
  • La disciplina derogatoria in materia edilizia, avente carattere straordinario e temporaneo, non può essere oggetto di proroghe reiterate oltre il termine ritenuto costituzionalmente compatibile con tale natura; una proroga ulteriore può risultare irragionevole e costituzionalmente illegittima.
  • Quando una disciplina regionale sopravvenuta restringe temporalmente l’ambito di applicazione di una normativa edilizia eccezionale, l’applicazione della nuova disciplina alle istanze definite dopo la sua entrata in vigore non comporta necessariamente retroattività, potendo costituire una nuova regolazione più restrittiva dei presupposti della deroga.
  • L’abrogazione della disposizione posta a fondamento della pretesa, unita all’impossibilità sostanziale di ottenere il beneficio richiesto in base alla normativa vigente, può determinare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione; il giudice può comunque esaminare il merito per assicurare l’effettività della tutela.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesseQuestione di legittimità costituzionale

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