Sentenza del 20/02/2019 n. 864 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
PROCESSO TRIBUTARIO - Annullamento in autotutela - Diniego - Ricorso - Sindacato di merito - Inammissibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui mirava a ottenere un controllo sul merito dell’imposizione. L’impugnazione del diniego di autotutela è infatti ammessa solo per verificare la legittimità del rifiuto, ad esempio sotto il profilo dell’eventuale violazione di legge, dell’incompetenza o dell’eccesso di potere, e non per riaprire integralmente la contestazione dell’atto impositivo originario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva di sottoporre a controllo giudiziale l’atto di diniego dell’autotutela, mirando però a ottenere una verifica sul merito e sulla fondatezza dell’imposizione originaria. La questione riguarda i limiti del sindacato del giudice tributario: in presenza di un diniego di autotutela, il giudice può esaminare la legittimità del rifiuto dell’amministrazione, ma non può sostituirsi a quest’ultima per riesaminare nel merito un atto impositivo ormai formato o divenuto definitivo.
Norme richiamate
Decreto legislativo n. 546/1992, art. 19, comma 3
Il riferimento riguarda l’impugnabilità degli atti tributari e, nel caso esaminato, del rifiuto espresso o tacito dell’autotutela.
Il diniego di autotutela può essere contestato davanti al giudice tributario, ma il giudizio deve limitarsi alla verifica della legittimità del rifiuto e non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul merito dell’imposizione originaria.
Massime di principio
- L’impugnazione del diniego di autotutela non consente, di regola, di riaprire la contestazione dell’atto impositivo originario, soprattutto se quest’ultimo è divenuto definitivo.
- Il giudice deve verificare se l’amministrazione abbia legittimamente rifiutato l’autotutela, non stabilire nuovamente se il tributo fosse dovuto nel merito.
- Per contestare il merito dell’imposizione occorre utilizzare tempestivamente gli ordinari strumenti di impugnazione previsti per l’atto tributario, senza fare affidamento sull’autotutela come rimedio sostitutivo.
- L’autotutela resta un potere dell’amministrazione e il relativo diniego può essere sindacato solo entro i limiti propri del controllo di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 feb 2019Sentenza del 20/02/2019 n. 30 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 20 feb 2019Sentenza del 20/02/2019 n. 105 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 20 feb 2019Sentenza del 20/02/2019 n. 141 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 20 feb 2019Sentenza del 20/02/2019 n. 230 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 20 feb 2019Sentenza del 20/02/2019 n. 439 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 20 feb 2019Sentenza del 20/02/2019 n. 440 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →