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Sentenza

Sentenza del 20/02/2019 n. 864 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

PROCESSO TRIBUTARIO - Annullamento in autotutela - Diniego - Ricorso - Sindacato di merito - Inammissibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui mirava a ottenere un controllo sul merito dell’imposizione. L’impugnazione del diniego di autotutela è infatti ammessa solo per verificare la legittimità del rifiuto, ad esempio sotto il profilo dell’eventuale violazione di legge, dell’incompetenza o dell’eccesso di potere, e non per riaprire integralmente la contestazione dell’atto impositivo originario.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente chiedeva di sottoporre a controllo giudiziale l’atto di diniego dell’autotutela, mirando però a ottenere una verifica sul merito e sulla fondatezza dell’imposizione originaria. La questione riguarda i limiti del sindacato del giudice tributario: in presenza di un diniego di autotutela, il giudice può esaminare la legittimità del rifiuto dell’amministrazione, ma non può sostituirsi a quest’ultima per riesaminare nel merito un atto impositivo ormai formato o divenuto definitivo.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo n. 546/1992, art. 19, comma 3

    Il riferimento riguarda l’impugnabilità degli atti tributari e, nel caso esaminato, del rifiuto espresso o tacito dell’autotutela.

    Il diniego di autotutela può essere contestato davanti al giudice tributario, ma il giudizio deve limitarsi alla verifica della legittimità del rifiuto e non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul merito dell’imposizione originaria.

Massime di principio

  • L’impugnazione del diniego di autotutela non consente, di regola, di riaprire la contestazione dell’atto impositivo originario, soprattutto se quest’ultimo è divenuto definitivo.
  • Il giudice deve verificare se l’amministrazione abbia legittimamente rifiutato l’autotutela, non stabilire nuovamente se il tributo fosse dovuto nel merito.
  • Per contestare il merito dell’imposizione occorre utilizzare tempestivamente gli ordinari strumenti di impugnazione previsti per l’atto tributario, senza fare affidamento sull’autotutela come rimedio sostitutivo.
  • L’autotutela resta un potere dell’amministrazione e il relativo diniego può essere sindacato solo entro i limiti propri del controllo di legittimità.

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