Cassazione Penale, Sentenza n. 6616/2022 del 23/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi impugnano l'ordinanza del 04/06/2021 del Tribunale del riesame di Torino che aveva confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP del 28/04/2021. Le censure principali riguardavano: (i) la competenza territoriale (contestazione dell'individuazione del foro di Torino e proposta di competenza per Reggio Calabria o Cagliari); (ii) la utilizzabilità e la legittimità dei decreti di intercettazione urgenti (decreto 655 e successive captazioni); (iii) la rilevanza e la credibilità delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia; (iv) l'attribuzione di ruoli di promotore/organizzatore; (v) l'applicazione dell'aggravante per avere agevolato la 'ndrangheta (art. 416-bis.1 c.p.) e altre aggravanti (es. art. 74 comma 4 DPR 309/1990). I ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'ordinanza per questi motivi e, in particolare, la esclusione dell'aggravante mafiosa.
La decisione
La Corte ha ritenuto i ricorsi fondati limitatamente al motivo relativo all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., annullando senza rinvio la pronuncia nella parte in cui applicava tale aggravante ai ricorrenti. Sulle altre censure (competenza territoriale, urgenza/indispensabilità delle intercettazioni, utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori, ruolo di promotore, aggravante arma) i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o respinti: il Tribunale del riesame è stato ritenuto corretto nell'applicare i criteri di competenza (art. 9 c.p.p., comma 3) e nel valutare l'urgenza/indispensabilità e la motivazione sulle intercettazioni; le doglianze sulla motivazione e sui ruoli sono state giudicate questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità o non specificamente contestate come richiesto dall'art. 581 c.p.p. L'esclusione dell'aggravante mafiosa non ha comportato rinvio né modificato la valutazione delle esigenze cautelari approfondite dal Tribunale del riesame.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente un'associazione con caratteristiche mafiose; la Corte di legittimità ha però evidenziato l'insufficiente nesso concreto tra l'attività di traffico di stupefacenti e la finalità di "agevolare" la compagine mafiosa, motivo per cui l'applicazione della qualificazione mafiosa è stata annullata.
art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante)
La aggravante è stata annullata perché la motivazione impugnata non ha fornito elementi concreti e specifici a collegare le condotte di traffico di stupefacenti con una finalità di vantaggio per la 'ndrangheta; è richiesta una prova o indizi concreti del vincolo finalistico.
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Applicato per determinare la competenza territoriale in relazione al reato "più grave" (reato commesso in Civitavecchia) e alla connessione: il Tribunale ha ritenuto prevalente la competenza per connessione in favore di Torino.
art. 9 cod. proc. pen. (commi 1,2,3)
Il Tribunale del riesame ha fatto ricorso al criterio residuale del comma 3 quando non è possibile individuare un unico luogo di operatività dell'associazione; la Corte di legittimità ha ritenuto corretta l'applicazione di tale criterio e ha respinto le doglianze sulla incompetenza territoriale.
art. 16 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come possibile criterio alternativo (luogo del reato fine), ma il Tribunale e la Corte hanno ritenuto prevalente il criterio applicato (art. 9 c.p.p. comma 3) e non hanno accolto la deduzione difensiva.
artt. 73 comma 1 e 80 comma 2 DPR 309/1990
Norme sostanziali sui reati di traffico di stupefacenti (capo di imputazione principale); il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi in ordine al traffico di rilevanti quantità, elemento utilizzato per valutare la gravità indiziaria complessiva.
art. 74 comma 4 DPR 309/1990
Aggravante per disponibilità di armi collegata all'attività di spaccio; il Tribunale aveva motivato sull'attribuzione all'associazione della disponibilità di armi e la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e non sindacabile in questa sede.
art. 581 e art. 606 cod. proc. pen.
Richiamate implicitamente in tema di limiti e requisiti del ricorso per cassazione: l'atto deve essere specifico e non può chiedere una riconsiderazione di merito; molte doglianze sono state dichiarate generiche o non ammissibili per carenza di specificità.
Decreto 655/ (intercettazioni urgenti)
La Corte ha ritenuto infondate le censure sull'urgenza/indispensabilità delle intercettazioni e ha osservato che, anche in ipotesi di vizi iniziali, gran parte del materiale probatorio utilizzato risultava da intercettazioni regolarmente autorizzate in seguito.
Massime di principio
- La qualificazione di "agevolazione" o il concorso in associazione di tipo mafioso richiede un nesso concreto e provato tra l'attività (es. traffico di droga) e la finalità di rafforzare o avvantaggiare la struttura mafiosa; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- In tema di competenza territoriale, se non è identificabile un unico luogo di operatività dell'associazione si può correttamente ricorrere al criterio residuale dell'art. 9, comma 3, c.p.p.; le doglianze che propongono diversa ricostruzione fattuale richiedono sindacato di merito non consentito in Cassazione.
- Le questioni sull'urgenza e indispensabilità delle intercettazioni sono valutate in concreto: eventuali vizi possono essere assorbiti dall'utilizzo di intercettazioni successivamente autorizzate, a condizione che il materiale probatorio effettivamente utilizzato sia idoneo e legittimo.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere valutate con attenzione temporale e di attendibilità: occorre collegare le dichiarazioni ai fatti contestati nel tempo e non basare su dichiarazioni generiche la sussistenza di aggravanti di tipo mafioso.
- In sede di legittimità il sindacato sui motivi di merito è limitato: i ricorsi generici o che chiedono una diversa valutazione dei fatti vengono spesso dichiarati inammissibili per carenza di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
- L'annullamento senza rinvio dell'applicazione di un'aggravante si pronuncia quando non esiste prospettiva di diversa decisione in un eventuale giudizio di rinvio; l'esclusione di tale aggravante non sempre incide sulle esigenze cautelari già motivate dal giudice del riesame.
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