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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6616/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi impugnano l'ordinanza del 04/06/2021 del Tribunale del riesame di Torino che aveva confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP del 28/04/2021. Le censure principali riguardavano: (i) la competenza territoriale (contestazione dell'individuazione del foro di Torino e proposta di competenza per Reggio Calabria o Cagliari); (ii) la utilizzabilità e la legittimità dei decreti di intercettazione urgenti (decreto 655 e successive captazioni); (iii) la rilevanza e la credibilità delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia; (iv) l'attribuzione di ruoli di promotore/organizzatore; (v) l'applicazione dell'aggravante per avere agevolato la 'ndrangheta (art. 416-bis.1 c.p.) e altre aggravanti (es. art. 74 comma 4 DPR 309/1990). I ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'ordinanza per questi motivi e, in particolare, la esclusione dell'aggravante mafiosa.

La decisione

La Corte ha ritenuto i ricorsi fondati limitatamente al motivo relativo all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., annullando senza rinvio la pronuncia nella parte in cui applicava tale aggravante ai ricorrenti. Sulle altre censure (competenza territoriale, urgenza/indispensabilità delle intercettazioni, utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori, ruolo di promotore, aggravante arma) i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o respinti: il Tribunale del riesame è stato ritenuto corretto nell'applicare i criteri di competenza (art. 9 c.p.p., comma 3) e nel valutare l'urgenza/indispensabilità e la motivazione sulle intercettazioni; le doglianze sulla motivazione e sui ruoli sono state giudicate questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità o non specificamente contestate come richiesto dall'art. 581 c.p.p. L'esclusione dell'aggravante mafiosa non ha comportato rinvio né modificato la valutazione delle esigenze cautelari approfondite dal Tribunale del riesame.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente un'associazione con caratteristiche mafiose; la Corte di legittimità ha però evidenziato l'insufficiente nesso concreto tra l'attività di traffico di stupefacenti e la finalità di "agevolare" la compagine mafiosa, motivo per cui l'applicazione della qualificazione mafiosa è stata annullata.

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante)

    La aggravante è stata annullata perché la motivazione impugnata non ha fornito elementi concreti e specifici a collegare le condotte di traffico di stupefacenti con una finalità di vantaggio per la 'ndrangheta; è richiesta una prova o indizi concreti del vincolo finalistico.

  • art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Applicato per determinare la competenza territoriale in relazione al reato "più grave" (reato commesso in Civitavecchia) e alla connessione: il Tribunale ha ritenuto prevalente la competenza per connessione in favore di Torino.

  • art. 9 cod. proc. pen. (commi 1,2,3)

    Il Tribunale del riesame ha fatto ricorso al criterio residuale del comma 3 quando non è possibile individuare un unico luogo di operatività dell'associazione; la Corte di legittimità ha ritenuto corretta l'applicazione di tale criterio e ha respinto le doglianze sulla incompetenza territoriale.

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come possibile criterio alternativo (luogo del reato fine), ma il Tribunale e la Corte hanno ritenuto prevalente il criterio applicato (art. 9 c.p.p. comma 3) e non hanno accolto la deduzione difensiva.

  • artt. 73 comma 1 e 80 comma 2 DPR 309/1990

    Norme sostanziali sui reati di traffico di stupefacenti (capo di imputazione principale); il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi in ordine al traffico di rilevanti quantità, elemento utilizzato per valutare la gravità indiziaria complessiva.

  • art. 74 comma 4 DPR 309/1990

    Aggravante per disponibilità di armi collegata all'attività di spaccio; il Tribunale aveva motivato sull'attribuzione all'associazione della disponibilità di armi e la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e non sindacabile in questa sede.

  • art. 581 e art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamate implicitamente in tema di limiti e requisiti del ricorso per cassazione: l'atto deve essere specifico e non può chiedere una riconsiderazione di merito; molte doglianze sono state dichiarate generiche o non ammissibili per carenza di specificità.

  • Decreto 655/ (intercettazioni urgenti)

    La Corte ha ritenuto infondate le censure sull'urgenza/indispensabilità delle intercettazioni e ha osservato che, anche in ipotesi di vizi iniziali, gran parte del materiale probatorio utilizzato risultava da intercettazioni regolarmente autorizzate in seguito.

Massime di principio

  • La qualificazione di "agevolazione" o il concorso in associazione di tipo mafioso richiede un nesso concreto e provato tra l'attività (es. traffico di droga) e la finalità di rafforzare o avvantaggiare la struttura mafiosa; affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • In tema di competenza territoriale, se non è identificabile un unico luogo di operatività dell'associazione si può correttamente ricorrere al criterio residuale dell'art. 9, comma 3, c.p.p.; le doglianze che propongono diversa ricostruzione fattuale richiedono sindacato di merito non consentito in Cassazione.
  • Le questioni sull'urgenza e indispensabilità delle intercettazioni sono valutate in concreto: eventuali vizi possono essere assorbiti dall'utilizzo di intercettazioni successivamente autorizzate, a condizione che il materiale probatorio effettivamente utilizzato sia idoneo e legittimo.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere valutate con attenzione temporale e di attendibilità: occorre collegare le dichiarazioni ai fatti contestati nel tempo e non basare su dichiarazioni generiche la sussistenza di aggravanti di tipo mafioso.
  • In sede di legittimità il sindacato sui motivi di merito è limitato: i ricorsi generici o che chiedono una diversa valutazione dei fatti vengono spesso dichiarati inammissibili per carenza di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
  • L'annullamento senza rinvio dell'applicazione di un'aggravante si pronuncia quando non esiste prospettiva di diversa decisione in un eventuale giudizio di rinvio; l'esclusione di tale aggravante non sempre incide sulle esigenze cautelari già motivate dal giudice del riesame.

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