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Sentenza

Sentenza n. 891/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1152/2023 del 9.3.2023 e della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 886/2024 del 14.5.2024.

Giustizia amministrativa202502121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell’Azienda sanitaria, di sentenze civili recanti la condanna al pagamento di somme in favore della società ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1152/2023, che aveva condannato l’Azienda sanitaria al pagamento di € 164.184,70, oltre interessi legali e spese di lite, nonché della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 886/2024, che aveva rigettato il reclamo dell’Azienda contro la declaratoria di improcedibilità dell’appello e l’aveva condannata alle ulteriori spese processuali. La ricorrente ha documentato la notificazione dei titoli esecutivi all’Azienda a mezzo PEC e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza integrale pagamento delle somme dovute. Ha inoltre richiesto la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a. e accertando l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato all’Azienda sanitaria di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in base ai titoli azionati, comprensive di capitale, interessi e spese. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, autorizzandolo a delegare l’incarico a un dirigente o funzionario competente. Il commissario dovrà svolgere un’attività effettivamente sostitutiva e non limitarsi a sollecitare l’amministrazione inadempiente. Il TAR ha disposto, inoltre, a carico dell’Azienda e in favore della ricorrente, la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; da tale momento spetta alla parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario. L’Azienda è stata infine condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 3.093,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora in caso di persistente inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio applicabile all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso consente l’attivazione del giudizio di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina, rispettivamente, il rimborso delle spese connesse all’incarico del commissario, le ulteriori spese di adempimento e il termine decadenziale per la richiesta di liquidazione del compenso.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato ai fini della determinazione del rimborso per l’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione in forza di un titolo esecutivo, l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, dopo la notificazione del titolo all’amministrazione, integra il presupposto per ordinare l’adempimento ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
  • Quando l’amministrazione non adempie spontaneamente entro il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, il commissario ad acta deve esercitare un potere sostitutivo effettivo: non è sufficiente il compimento di attività di mero impulso o di sollecitazione nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
  • Il giudice dell’ottemperanza può disporre, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta devono essere liquidati successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per proporre la richiesta di liquidazione decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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