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Sentenza

Sentenza n. 6655/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma n. 12272/2024, depositata e resa pubblica il 02.12.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 11408/2024, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202601408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., lamentando la mancata attivazione della carta elettronica riconosciutale, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, da una sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro e previdenza, passata in giudicato. La domanda di ottemperanza riguardava esclusivamente l'attivazione della carta, con esclusione del pagamento delle spese di lite liquidate nel giudizio ordinario. La sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 10 settembre 2025; il ricorso è stato notificato e depositato il 2 febbraio 2026. La ricorrente ha quindi dedotto l'inottemperanza al giudicato. Il Ministero si è costituito, senza che risultasse controversa la mancata esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, rilevando la valida notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, tra la notificazione del titolo esecutivo e la proposizione del ricorso. Poiché la sentenza del giudice ordinario non era stata eseguita e la mancata esecuzione non era controversa, ha ordinato al Ministero di attivare la carta elettronica spettante, per l'importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inottemperanza, quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. Non è stata applicata la penalità di mora, in considerazione della peculiarità della materia, delle oscillazioni giurisprudenziali, delle difficoltà dell'adempimento e dei vincoli normativi e di bilancio. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento del diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni tra la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione presso la sede reale e la proposizione dell'azione esecutiva; il suo decorso è stato ritenuto condizione per la proponibilità dell'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione presuppone, quando applicabile, la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando la mancata esecuzione di un giudicato amministrativo o di una sentenza del giudice ordinario è non controversa, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di conformarsi al comando giudiziale entro un termine perentorio, specificando l'attività esecutiva dovuta.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inottemperanza, assegnandogli un termine per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora non deve essere necessariamente applicata in caso di inottemperanza: la sua esclusione può essere motivata dalla peculiarità della materia, dalle oscillazioni giurisprudenziali, dalle difficoltà oggettive dell'adempimento e dai vincoli normativi e di bilancio.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'Amministrazione nell'ambito delle proprie funzioni non comporta la liquidazione di un compenso autonomo quando il relativo onere rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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