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Ordinanza

Ordinanza n. 14208/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202607642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità psicofisica al concorso, adottato dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici del Centro di selezione di Foligno e confermato dalla Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorso, proposto previa domanda cautelare, contesta il giudizio di inidoneità espresso nei confronti del minore nell'ambito del concorso per l'ammissione ai licei annessi alle scuole militari. L'inidoneità è stata motivata con gli esiti di osteosintesi mediante placca a viti metalliche conseguenti a una pregressa frattura del terzo distale dell'ulna, ritenuta consolidata, in applicazione dell'art. 582, comma 1, lettera V1, del d.P.R. 90/2010 e della direttiva tecnica del Ministero della Difesa del 4 giugno 2014. Sono stati inoltre contestati, ove interpretati nel senso fatto proprio dall'amministrazione, l'art. 9, commi 6, 7, 8 e 9, del bando di concorso e la direttiva tecnica ministeriale. La parte ricorrente ha prodotto documentazione sanitaria e ha chiesto la sospensione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia, ma ha ritenuto opportuno disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. La Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, con sede a Roma, dovrà accertare, in contraddittorio tra le parti, se sussista effettivamente la causa di inidoneità relativa agli esiti dell'osteosintesi della pregressa frattura dell'ulna e, in caso positivo, se tale condizione sia concretamente ostativa o predittiva di possibili peggioramenti dello stato di salute, così da stabilire se il candidato sia idoneo al concorso. La verificazione dovrà svolgersi nel più breve tempo possibile e comunque entro il 30 settembre 2026; la relazione, corredata dalla documentazione rilevante e dalla nota delle spese e dei compensi, dovrà essere depositata entro i cinque giorni successivi. I difensori e un consulente medico di fiducia della parte ricorrente potranno partecipare, previa comunicazione almeno cinque giorni prima. Le spese della verificazione sono poste a carico della parte soccombente. Il TAR ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026 e, nelle more, ha confermato il decreto cautelare del 15 luglio 2026, n. 3878. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 582, comma 1, lettera V1, d.P.R. 90/2010

    Esiti di osteosintesi mediante placca a viti metalliche di pregressa frattura del terzo distale di ulna che appare consolidata

    La disposizione è richiamata quale parametro normativo della causa di non idoneità psicofisica contestata; il TAR ha disposto una verificazione per accertare la sussistenza concreta della condizione e la sua effettiva rilevanza ostativa o predittiva.

  • Direttiva tecnica del 4 giugno 2014 del Ministero della Difesa

    Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare

    La direttiva è richiamata dall'amministrazione quale criterio tecnico per il giudizio di inidoneità ed è contestata, ove interpretata nel senso applicato nel caso concreto.

  • art. 9, commi 6, 7, 8 e 9, del bando di concorso

    Le clausole del bando sono state impugnate in via eventuale, nella parte in cui sarebbero state interpretate dall'amministrazione in modo fondante il giudizio di inidoneità.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Il TAR li ha applicati per disporre la verificazione tecnica in contraddittorio, demandando a un organo sanitario dell'amministrazione l'accertamento specialistico dei fatti rilevanti per la decisione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Titolo VII, parte II

    È richiamato quale base per l'eventuale ricorso, da parte della commissione verificatrice, a specialisti dipendenti da strutture legate all'amministrazione da rapporti privatistici.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alle norme nazionali in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    È richiamato per disporre l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato per la protezione dei dati relativi allo stato di salute e per l'oscuramento delle informazioni sanitarie.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio di inidoneità psicofisica fondato su una specifica condizione sanitaria richiede valutazioni mediche specialistiche non immediatamente risolvibili sulla base degli atti, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a.
  • La verificazione relativa a un giudizio di inidoneità deve accertare non soltanto la presenza della condizione sanitaria prevista dalla disciplina applicabile, ma anche, ove rilevante, se essa sia concretamente ostativa all'idoneità o predittiva di possibili peggioramenti delle condizioni di salute.
  • La verificazione deve svolgersi in contraddittorio, consentendo alla parte interessata di partecipare tramite i propri difensori e un consulente medico di fiducia, con preventiva comunicazione del luogo e della data dell'incombente.
  • In presenza di dati sanitari, il giudice amministrativo può disporre l'oscuramento delle generalità e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute delle parti o di altri soggetti menzionati nel provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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