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Sentenza

Sentenza n. 2179/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento a) - del provvedimento di cui alla nota del 31 ottobre 2025, prot. n. 29226/2025, con la quale il Responsabile dell'U.T.C. ha rigettato l'istanza di accesso "documentale-defensionale", ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/90, cumulata a richiesta di accesso "civico generalizzato" ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16. ritenendo, per un verso, che la stessa costituisca reiterazione delle istanze di ostensione presentate dal marito della ricorrente Vittorio Assante di Cupillo e, per altro verso, che non sarebbero stati rappresentati "nuovi elementi" o "sopravvenienze di fatto o di diritto"; b) - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo della posizione soggettiva della ricorrente.

Giustizia amministrativa202506950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso documentale difensivo e di accesso civico generalizzato all’intero fascicolo edilizio relativo all’immobile confinante

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo all’istanza del 23 ottobre 2025, con cui aveva richiesto, ai sensi degli artt. 22 e 24 l. 241/1990 e dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, l’ostensione dell’intero fascicolo edilizio riguardante l’immobile del vicino, sul presupposto della propria vicinitas, della realizzazione di trasformazioni urbanistico-edilizie e paesaggistiche e del possibile avvio di ulteriori interventi. Ha dedotto la propria autonoma legittimazione all’accesso, distinta da quella del coniuge che aveva presentato precedenti istanze nel 2021 e nel 2024, nonché la sopravvenienza di nuovi elementi consistenti nelle informazioni circa l’intenzione dei vicini di avviare nuove pratiche edilizie. Il Comune aveva respinto l’istanza ritenendola reiterativa di richieste già soddisfatte, provenienti dal medesimo centro sostanziale di interessi costituito dai coniugi conviventi e comproprietari dell’immobile confinante, e rilevando l’assenza di nuovi elementi o sopravvenienze. Il controinteressato ha chiesto l’estromissione dal giudizio e, in subordine, il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rigettato la richiesta di estromissione del controinteressato, ritenendo che il proprietario dell’immobile oggetto della richiesta fosse controinteressato necessario, poiché gli atti richiesti riguardavano direttamente il suo bene, egli era stato coinvolto nel procedimento e aveva manifestato opposizione al rilascio. Quanto all’accesso documentale, il Collegio ha ritenuto ragionevole e logicamente motivata la conclusione comunale secondo cui le precedenti istanze del coniuge, già soddisfatte, provenivano dal medesimo centro unitario di interessi. Il rapporto di coniugio, la convivenza, la comproprietà dell’immobile confinante e la natura reale dell’interesse alla tutela del bene costituivano indizi seri, precisi e concordanti della conoscenza, da parte della ricorrente, della documentazione già ostesa al coniuge. La riproposizione dell’istanza era pertanto inammissibile in assenza di documenti diversi, fatti nuovi o sopravvenienze, che la ricorrente non aveva specificamente indicato né dimostrato. Il diniego è stato ritenuto legittimo anche con riferimento all’accesso civico generalizzato: tale istituto tutela un interesse conoscitivo di carattere generale e metaindividuale, connesso al controllo democratico sull’azione amministrativa e alla partecipazione al dibattito pubblico, non un interesse personale e difensivo volto alla tutela della proprietà della richiedente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 e 24 l. 241/1990

    accesso "documentale-defensionale"

    L’accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale; la reiterazione di una richiesta già soddisfatta non è ammissibile in assenza di documenti diversi, fatti nuovi o sopravvenienze.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013

    accesso "civico generalizzato"

    L’accesso civico generalizzato tutela un interesse conoscitivo generale e metaindividuale, non una pretesa ostensiva fondata esclusivamente su esigenze personali e difensive.

  • art. 5-bis d.lgs. 33/2013

    limiti relativi alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti

    L’accesso civico generalizzato è comunque soggetto ai limiti posti a tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, con il richiamo all’art. 24 l. 241/1990.

Massime di principio

  • La riproposizione di una domanda di accesso documentale già integralmente soddisfatta non è ammissibile quando il richiedente non indichi specificamente nuovi documenti, fatti o sopravvenienze di fatto o di diritto che giustifichino una rinnovata ostensione.
  • Ai fini della valutazione della reiterazione dell’accesso, il rapporto di coniugio, la convivenza e la comproprietà del bene cui si riferisce l’interesse ostensivo possono costituire indizi seri, precisi e concordanti della comunanza del centro di interessi e della conoscenza, da parte del coniuge, della documentazione già rilasciata all’altro.
  • Il proprietario dell’immobile cui si riferiscono i documenti edilizi richiesti riveste la qualità di controinteressato quando l’ostensione può incidere sulla sua sfera giuridica; tale qualità è confermata dalla sua partecipazione al procedimento di accesso e dall’opposizione al rilascio dei documenti.
  • L’accesso civico generalizzato è diretto a soddisfare esigenze conoscitive di carattere generale e metaindividuale, funzionali al controllo democratico sull’azione amministrativa e alla partecipazione al dibattito pubblico, e non può essere utilizzato per perseguire esclusivamente finalità personali e difensive connesse alla tutela della proprietà del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoAccesso civico generalizzatoTitoli abilitativi edilizi
RamiAccesso e trasparenzaEdilizia
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoTrasparenza e pubblicitàAbuso del diritto e del processo

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