Sentenza n. 4558/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento adottato dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Politiche Innovative di Sostegno Abitativo, Unità di Coordinamento Sostegno alla Fragilità Abitativa, in data 10.12.2025, P.G. -OMISSIS- e del presupposto provvedimento adottato dal Comune di Milano, Direzione Servizi Civici e Municipali – Area 3 Unità Coordinamento Municipio 4, Unità Servizi del Municipio, in data 05.12.2025, con i quali è stata respinta la domanda di riconoscimento della condizione di morosità incolpevole ai sensi della DGR n. 2063/2019, con conseguente respingimento della domanda di ascesso ai Servizi Abitativi Transitori (S.A.T.), con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole e conseguente diniego di accesso ai Servizi Abitativi Transitori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato il 12 settembre 2025 domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori ai sensi dell’art. 23, comma 13, della l.r. Lombardia n. 16/2016, dichiarando di essere costretta a lasciare il proprio alloggio per una situazione di morosità incolpevole. Ha impugnato i provvedimenti comunali del 5 e 10 dicembre 2025 che avevano respinto, rispettivamente, la domanda di riconoscimento della morosità incolpevole e la conseguente richiesta di accesso ai SAT. Ha dedotto violazione dell’art. 23, comma 13, della l.r. Lombardia n. 16/2016, della D.G.R. n. 2063/2019 e degli artt. 3 e 47, comma 2, Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, ingiustizia manifesta, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. Nel corso del giudizio il Comune ha riferito che dal 2 luglio 2026 la ricorrente era divenuta assegnataria permanente di un alloggio ERP; all’udienza la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente aveva ottenuto l’assegnazione permanente di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e aveva dichiarato in udienza di non voler proseguire il giudizio. Non è stata quindi pronunciata una decisione di merito sulle censure rivolte contro i dinieghi. Spese compensate per la particolarità della fattispecie. È stata confermata l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta in ragione della non manifesta infondatezza del ricorso al momento della proposizione; la liquidazione delle competenze del difensore è stata rinviata a separato provvedimento, previa istanza.
Norme richiamate
art. 23, comma 13, l.r. Lombardia n. 16/2016
La signora -OMISSIS- premette di aver presentato, in data 12.09.2025, domanda di accesso ai servizi abitativi transitori (S.A.T.) ai sensi dell’art. 23, comma 13 della L.R. della Lombardia n. 16/2016, in quanto costretta a lasciare forzatamente il proprio alloggio versando in una condizione di “morosità incolpevole”.
La disposizione è indicata come base normativa della domanda di accesso ai SAT; la sentenza non ne interpreta i presupposti nel merito, avendo dichiarato il ricorso improcedibile.
art. 55, comma 10, c.p.a.
All’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, con ordinanza n. -OMISSIS- è stata fissata l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.
La disposizione è richiamata per la fissazione dell’udienza di merito dopo la trattazione dell’istanza cautelare; la sentenza non sviluppa un’ulteriore interpretazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Alla luce di tutto quanto precede, considerato che la ricorrente ha ottenuto l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in via permanente e dato il tenore della dichiarazione resa in udienza dal suo patrocinatore, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La sopravvenuta assegnazione permanente di un alloggio ERP, unitamente alla dichiarazione di non voler proseguire, determina il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso.
Massime di principio
- La sopravvenuta assegnazione al ricorrente di un alloggio ERP in via permanente, quando elimina la concreta utilità perseguita con l’impugnazione del diniego di accesso a una soluzione abitativa temporanea, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; rileva anche la dichiarazione espressa della parte di non voler proseguire il giudizio.
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