Cassazione Civile, Ordinanza n. 05739/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente regionale, cessato dal servizio per adesione a un incentivo all’esodo previsto dalla normativa regionale, aveva chiesto in via monitoria il pagamento di differenze sull’indennità supplementare di esodo, sostenendo che nel periodo immediatamente precedente alla cessazione aveva svolto mansioni dirigenziali facenti funzioni presso un ufficio regionale e che, perciò, tale voce doveva essere calcolata su un trattamento economico di livello dirigenziale. Il tribunale aveva accolto l’opposizione della Regione contro il decreto ingiuntivo, mentre la corte d’appello aveva riformato la decisione e rigettato la domanda, ritenendo che l’incarico dirigenziale fosse temporaneo e provvisorio e che la relativa indennità accessoria fosse stata corrisposta separatamente, in via transitoria e aggiuntiva, senza incidere sullo stipendio tabellare della categoria di appartenenza. Con il ricorso per cassazione si denunciava violazione e falsa applicazione delle norme regionali sull’indennità di esodo, assumendo che la prestazione svolta avesse natura dirigenziale piena, con conseguente inclusione della relativa retribuzione nel calcolo dell’indennità supplementare; la Regione resisteva sostenendo la correttezza della qualificazione dell’emolumento come accessorio e occasionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente denunciando violazione di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto già compiuta dal giudice di merito, in particolare sulla natura temporanea dell’incarico, sull’immutabilità dello stipendio tabellare della categoria D6 e sulla separata liquidazione dell’indennità per facenti funzione. Ha inoltre osservato che il ricorso non censurava specificamente l’ulteriore ratio della sentenza impugnata, fondata sulla temporaneità dell’assegnazione pochi mesi prima della cessazione del rapporto. In ogni caso, la soluzione adottata dalla corte territoriale è stata ritenuta conforme al principio secondo cui l’indennità di esodo incentivante comprende solo gli elementi retributivi fissi, continuativi, costanti e generali, restando esclusi quelli occasionali o corrisposti a titolo di ristoro o indennizzo per la particolare gravosità delle mansioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28, comma 6, L.R. Puglia n. 7/2002
norma posta a fondamento della domanda di differenze sull’indennità supplementare di esodo; la Corte, aderendo alla giurisprudenza richiamata, ne valorizza la portata nel senso che l’indennità va calcolata sugli emolumenti fissi e continuativi, non sulle voci accessorie o occasionali.
art. 1, comma 6, L.R. Puglia n. 7/2005
richiamata dal ricorrente come ulteriore parametro interpretativo della disciplina regionale sull’indennità, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché diretto a una rivalutazione del fatto.
art. 52, lett. c), CCNL 14 settembre 2000 Comparto Enti Locali
richiamato in via analogica per delimitare le componenti della retribuzione lorda rilevanti ai fini dell’indennità di esodo, escludendo le voci aventi funzione specifica e non continuativa.
art. 44, comma 2, L.R. Calabria n. 15/2008
menzionato solo per il precedente giurisprudenziale sulla disciplina calabrese, ritenuto non decisivo nel caso perché dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con riferimento alla sola esclusione del rateo di tredicesima.
art. 7, comma 6, L.R. Calabria n. 8/2005
richiamato come disposizione analoga a quella pugliese ai fini del principio sull’indennità di esodo comprensiva delle sole componenti fisse e continuative.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
base per l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
- Le indennità di esodo o incentivi alla cessazione del rapporto si calcolano, salvo diversa previsione, sugli elementi retributivi aventi carattere fisso, continuativo, costante e generale, restando esclusi gli emolumenti occasionali o corrisposti per specifiche e temporanee mansioni.
- Quando il giudice di merito accerta che un incarico superiore è stato conferito in via temporanea, che lo stipendio tabellare della categoria di appartenenza è rimasto invariato e che la relativa indennità è stata pagata separatamente, non è consentito in cassazione sovvertire tali accertamenti senza una censura specifica e coerente con il loro contenuto.
- La disciplina regionale che richiami la "retribuzione lorda" o formule analoghe non autorizza, di per sé, a includere nel computo voci retributive non strutturali o legate a un particolare settore o a una contingente adibizione.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma regionale specifica non si estende automaticamente a disposizioni diverse o a principi generali già affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
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