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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09970/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario in cui la società correntista contestava addebiti effettuati dalla banca per interessi passivi, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e altre spese ritenute non dovute, chiedendo la rettifica del saldo e la ripetizione di quanto indebitamente addebitato. In primo grado era stata dichiarata la nullità di alcune clausole e la banca era stata condannata al pagamento di una somma; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, con dichiarazione di inammissibilità della domanda di ripetizione e determinazione del saldo finale a favore della banca. La banca ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la correntista non avesse prodotto il contratto scritto né gli estratti conto iniziali necessari a provare l'assenza di titolo giustificativo degli addebiti; 2) violazione dell'art. 2946 c.c., censurando l'affermazione della Corte d'appello secondo cui le rimesse sarebbero state tutte ripristinatorie e lamentando la mancata corretta applicazione della prescrizione decennale e della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie; 3) violazione dell'art. 2033 c.c., contestando l'ammissibilità della domanda di accertamento del saldo nonostante la pendenza del rapporto di conto corrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo e il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha confermato il principio secondo cui, nelle azioni di ripetizione di indebito bancario, il correntista deve provare le singole rimesse e la loro natura per far valere correttamente la prescrizione, mentre ha escluso che la pendenza del rapporto renda inammissibile la domanda di accertamento del saldo.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    In tema di ripetizione di indebito bancario, il correntista che alleghi l'illegittimità degli addebiti deve provare il fatto costitutivo della domanda; se deduce la mancanza di un contratto scritto, non può essergli imposto di provare negativamente la sua esistenza, gravando sulla banca la prova della valida pattuizione scritta quando essa la contesti.

  • art. 2946 c.c.

    L'azione di ripetizione di indebito è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale; la decorrenza dipende dalla natura delle rimesse, che possono essere ripristinatorie oppure solutorie, con conseguenze diverse sul dies a quo.

  • art. 2033 c.c.

    La pendenza del rapporto di conto corrente non esclude l'interesse del correntista ad agire per far dichiarare la nullità delle clausole e ottenere la rettifica del saldo, potendo l'azione essere proposta già dall'annotazione dell'addebito.

  • art. 117, terzo comma, t.u.b.

    Se il contratto di conto corrente non risulta formalizzato per iscritto, le clausole che prevedono gli addebiti contestati sono nulle per violazione della forma prescritta dal testo unico bancario.

  • art. 119, quarto comma, t.u.b.

    Il correntista può richiedere copia del contratto e della documentazione bancaria, sicché, di regola, non può invocare la vicinanza della prova per trasferire integralmente sulla banca l'onere probatorio.

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo al conto corrente bancario, il correntista che chieda la restituzione di somme addebitate deve provare gli addebiti contestati e l'assenza di un valido titolo giustificativo, ma se deduce la mancata stipulazione per iscritto del contratto, la prova della forma scritta e della validità delle clausole invocate spetta alla banca quando essa contesti tale circostanza.
  • L'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di banca si prescrive in dieci anni; ai fini della decorrenza occorre distinguere tra rimesse ripristinatorie, per le quali il termine decorre dalla chiusura del conto, e rimesse solutorie, per le quali decorre dalla singola annotazione.
  • L'eccezione di prescrizione in materia di conto corrente bancario richiede che il correntista alleghi e provi le singole rimesse, così da consentire al giudice di qualificare ciascun versamento come solutorio o ripristinatorio in rapporto all'eventuale affidamento concesso.
  • La pendenza del rapporto di conto corrente non rende di per sé inammissibile la domanda di accertamento dell'illegittimità degli addebiti e di rettifica del saldo, poiché il cliente ha interesse ad agire sin dal momento dell'annotazione della posta contestata.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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