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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7003/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che la riconosceva responsabile del reato previsto dall'art. 372 c.p., deducendo un unico motivo: mancata declaratoria della prescrizione del reato. Sosteneva che, essendo il fatto commesso il 19/12/2014, il termine ordinario di prescrizione era maturato il 19/06/2022, anteriore alla sentenza impugnata, e quindi il reato doveva considerarsi estinto per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che al termine ordinario del 19/06/2022 dovesse aggiungersi una sospensione di 182 giorni conseguente al rinvio dell'udienza dal 21/06/2017 al 20/12/2017 su istanza del difensore; pertanto il termine finale di prescrizione ricadeva il 18/12/2022, successivo alla data della sentenza di appello (14/12/2022). Perciò la prescrizione non era maturata al momento della pronuncia impugnata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 372 cod. pen.

    Norma che definisce il reato addebitato alla ricorrente; la sentenza impugnata ha ritenuto provata la responsabilità per tale fattispecie.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. dalla L. 18/12/2020

    art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla L. 18 dicembre 2020

    Disposizione richiamata per la trattazione scritta del procedimento (procedure in Cassazione): la causa è stata trattata per iscritto in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti.

Massime di principio

  • Per valutare la prescrizione occorre calcolare il termine ordinario a partire dalla data del fatto e poi verificare eventuali interruzioni o sospensioni del decorso della prescrizione (es. rinvii o attività processuali che sospendono il termine).
  • I rinvii dell'udienza disposti su istanza delle parti (in particolare su istanza della difesa) possono determinare la sospensione del decorso della prescrizione per il periodo effettivo del rinvio; tale periodo va sommato al termine finale della prescrizione.
  • Se il termine di prescrizione ricade dopo la data di pronuncia della sentenza impugnata, non può essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione al momento di quella pronuncia.
  • In sede di Cassazione il ricorrente che deduce la prescrizione deve indicare e provare le circostanze rilevanti (date, rinvii, periodi di sospensione/interruzione); l'assenza di elementi idonei a dimostrare che la prescrizione era già maturata rende il motivo manifestamente infondato.
  • Un ricorso manifestamente infondato può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).

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