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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08157/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la sentenza di appello di conferma della condanna per furto aggravato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: ha contestato il giudizio di penale responsabilità, la mancata applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. La Corte ha ritenuto il ricorso generico e aspecifico: sul merito della responsabilità non si confrontava con la motivazione d'appello, che non si fondava solo sul riconoscimento degli abiti ma anche su un'ammissione di responsabilità resa in udienza; sul diniego dell'art. 131-bis non censurava la ratio decisiva dell'abitualità desunta dai precedenti penali specifici; sulla circostanza attenuante reiterava una censura generica.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudice di merito accerti l'abitualità nel delinquere, qui desunta dai precedenti penali per furto; il ricorso deve confrontarsi con tale ratio decidendi.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    La mancata concessione della circostanza attenuante deve essere censurata con motivi specifici; la doglianza generica è inammissibile.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso aspecifico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure astratte o il richiamo a circostanze di fatto non è sufficiente.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi, il ricorso deve aggredirle tutte; l'omessa censura di una ratio autonoma rende il motivo inammissibile.
  • Ai fini del diniego della particolare tenuità del fatto, l'abitualità nel delinquere può essere desunta dai precedenti penali specifici, e il ricorso deve contestare proprio tale elemento decisivo.
  • Le censure relative al mancato riconoscimento di attenuanti richiedono una critica puntuale della motivazione di merito; la doglianza generica è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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