Ordinanza n. 3261/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sede di Napoli depositata in data 20/12/2024 n. 7196
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale di una sentenza, quanto al pagamento delle penalità di mora e delle spese di lite, da parte del commissario ad acta nominato per l'ottemperanza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del TAR Campania che aveva previsto, in caso di mancata esecuzione, penalità di mora pari agli interessi legali decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nonché il pagamento di 600 euro per spese di lite, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato. Il ricorso è stato formalmente diretto contro il Ministero della Giustizia, ma la sentenza da eseguire aveva nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione. Il Collegio ha quindi rilevato che le doglianze relative alla mancata o incompleta esecuzione devono essere rivolte, nella fase interna al giudizio di ottemperanza, mediante reclamo contro l'attività o l'omissione del commissario ad acta. In applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, il ricorso è stato interpretato come reclamo. Il Collegio ha poi rilevato la sopravvenuta disciplina dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, che sospende automaticamente, per il periodo previsto dalla norma, i giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge Pinto.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio, rinviando ogni valutazione sui profili processuali, di merito e sulle spese. Ha ritenuto che la previsione dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, riferita ai giudizi di ottemperanza, comprenda anche le fasi incidentali e i reclami relativi all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione. La disposizione è stata interpretata come causa di sospensione automatica, decorrente dopo venti giorni dall'entrata in vigore della l. n. 207/2024 e operante per il biennio previsto dalla legge. La sospensione è stata disposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
«l'ipotesi di un'ulteriore decisione sull'ottemperanza possa scaturire [...] nei casi in cui l'amministrazione non abbia dato attuazione alla sentenza»
Il giudizio di ottemperanza per l'omessa esecuzione è esperibile contro il comportamento dell'amministrazione primariamente responsabile dell'attuazione del giudicato; quando l'amministrazione è sostituita da un commissario ad acta, le contestazioni sull'esecuzione riguardano l'attività del commissario.
art. 21 c.p.a.
La nomina del commissario ad acta sostituisce l'amministrazione nell'attività di esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la previsione di penalità di mora per il caso di mancata esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 5, c.p.a.
Prevede il reclamo al giudice dell'ottemperanza contro gli atti del commissario ad acta da parte delle parti del giudizio; i terzi possono impugnarli con il rito ordinario.
art. 114, comma 6, c.p.a.
Rileva per la trattazione, quale fase interna al giudizio di ottemperanza, delle contestazioni sull'attività o sull'omissione del commissario ad acta.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce, insieme alla disciplina speciale, la base processuale della sospensione del giudizio.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
«Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni [...] i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi»
La disposizione introduce una sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge Pinto; il riferimento ai giudizi comprende anche le fasi incidentali e i reclami concernenti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione.
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
Ha introdotto, tra le altre modifiche, il comma 12-bis dell'art. 5-sexies l. n. 89/2001.
Massime di principio
- Quando una sentenza di ottemperanza nomina un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, le contestazioni relative alla mancata, incompleta o non corretta esecuzione devono essere proposte contro l'attività o l'omissione del commissario mediante reclamo al giudice dell'ottemperanza, quale fase interna dello stesso giudizio.
- In applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, un ricorso formalmente qualificato come giudizio di ottemperanza può essere riqualificato dal giudice come reclamo contro l'omessa esecuzione del commissario ad acta, quando il suo contenuto sostanziale corrisponde a tale rimedio.
- La sospensione dei giudizi di ottemperanza prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 comprende anche le fasi incidentali e i reclami relativi all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione dei provvedimenti giudiziari cui la disciplina si riferisce.
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