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Sentenza

Sentenza del 25/03/2015 n. 566 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Competenza e giurisdizione - Citazione, da parte della banca, davanti al Tribunale per il rimborso dell'imposta erroneamente versata dalla stessa banca in luogo di altra imposta - Difetto di giurisdizione del Tribunale - Sussiste - Competenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La banca aveva citato davanti al Tribunale l'Amministrazione finanziaria per ottenere il rimborso di una somma versata erroneamente a titolo di un'imposta diversa da quella dovuta, ad esempio Irpef anziché Iva, in esecuzione della delega del contribuente. La questione richiedeva di accertare l'inesistenza dell'obbligo tributario relativo all'imposta effettivamente versata. Pertanto, la controversia aveva natura tributaria, anche se la domanda era stata proposta dalla banca anziché dal contribuente soggetto passivo del rapporto fiscale.

La decisione

È stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale, poiché la controversia appartiene alla giurisdizione delle Commissioni tributarie. La domanda di restituzione deve essere proposta davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente per il territorio in cui è stato effettuato il versamento alla Tesoreria dello Stato, non davanti a quella del luogo in cui ha sede la banca. La controversia è quindi sottratta alla competenza del giudice ordinario.

Norme richiamate

  • Giurisdizione delle Commissioni tributarie sulle controversie aventi a oggetto tributi

    Le controversie relative alla restituzione di somme versate a titolo d'imposta rientrano nella giurisdizione tributaria quando presuppongono l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo fiscale, anche se l'azione è proposta dalla banca che ha eseguito il pagamento.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 16281 del 12 luglio 2010

    La Cassazione ha stabilito che la domanda di rimborso di un versamento tributario erroneo appartiene alla giurisdizione tributaria e che la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale della Provincia in cui è stato effettuato il versamento alla Tesoreria dello Stato.

Massime di principio

  • Quando una controversia riguarda la restituzione di somme versate all'Erario a titolo di tributo, occorre verificare anzitutto la giurisdizione tributaria, anche se l'azione è proposta da un soggetto diverso dal contribuente formale.
  • La qualificazione della controversia dipende dalla natura tributaria del versamento e della domanda, non esclusivamente dalla qualifica del soggetto che chiede il rimborso.
  • Se per ottenere la restituzione è necessario accertare che l'imposta versata non fosse dovuta, la controversia deve normalmente essere portata davanti al giudice tributario.
  • La competenza territoriale va individuata, in linea generale, in relazione al luogo in cui il versamento è stato eseguito presso la Tesoreria dello Stato, non alla sede della banca che ha effettuato il pagamento.
  • La proposizione della domanda davanti al Tribunale può comportare una pronuncia di difetto di giurisdizione e la necessità di riassumere il giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente.

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