Sentenza n. 543/2026 - Bari, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro n. 469 del 7 marzo 2024, e notificata in pari data, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 6 febbraio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, n. 469 del 7 marzo 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, n. 469 del 7 marzo 2024, notificata in pari data e passata in giudicato. L'Amministrazione aveva adempiuto solo parzialmente all'obbligazione pecuniaria stabilita dal titolo giudiziale, versando € 2.000,00 a fronte dell'importo complessivo di € 2.500,00. È stata quindi dedotta la persistente inesecuzione integrale del giudicato nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dalla sentenza del giudice del lavoro. Ha ordinato all'Amministrazione di dare piena esecuzione al titolo giudiziale e di pagare tutte le somme ancora dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura della parte. La richiesta di nomina di un commissario ad acta è stata riservata all'eventuale protrarsi dell'inadempimento oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, in favore della ricorrente e dei difensori antistatari. È stato inoltre disposto l'invio della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale del ricorso per l'ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione del giudicato, assegnando un termine per adempiere e riservando, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- Il parziale adempimento di un'obbligazione pecuniaria stabilita da una sentenza passata in giudicato non esclude l'interesse all'azione di ottemperanza, che può essere esercitata per ottenere il pagamento della parte residua.
- In presenza di un giudicato non integralmente eseguito, il giudice dell'ottemperanza ordina all'amministrazione di adempiere pienamente entro un termine determinato, decorrente dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore.
- La nomina del commissario ad acta può essere riservata a un momento successivo quando l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato; essa non deve essere necessariamente disposta contestualmente alla sentenza di ottemperanza.
- La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell'amministrazione inadempiente al pagamento delle spese processuali.],
- rami
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