Cassazione Civile, Ordinanza n. 17372/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di patrocinio professionale tra un cliente e il suo avvocato. Il cliente aveva chiesto la restituzione di somme corrisposte al professionista, sia a titolo di compensi per attività che si assumevano inutilmente prestate, sia a titolo di acconti versati prima della revoca del mandato, oltre al risarcimento dei danni che egli assumeva di avere subito per effetto dell'attività professionale infedelmente svolta. La Corte d'appello, quale giudice del rinvio dopo una precedente cassazione, aveva accolto solo in parte le domande: aveva riconosciuto la restituzione dei compensi relativi all'attività non utile e il risarcimento dei soli danni causalmente riconducibili all'inadempimento del professionista, escludendo invece i pretesi danni imputabili alla condotta dello stesso cliente, ritenuta concorrente nella produzione del pregiudizio. Contro tale decisione il cliente proponeva ricorso principale con cinque motivi: omessa pronuncia sulla domanda di restituzione degli acconti; omessa o indeterminata liquidazione del danno e mancata rivalutazione/interessi; erroneo riconoscimento del concorso colposo del cliente ex art. 1227 c.c.; motivazione apparente e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c. sul diniego della responsabilità aggravata della controparte; violazione delle regole sulle spese processuali. Il professionista resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale con due motivi, uno sulla prova del danno patrimoniale e uno sull'erronea valutazione della responsabilità professionale in relazione a una vicenda successoria; quest'ultimo tendeva in sostanza a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte d'appello avesse riconosciuto il danno senza procedere a una effettiva liquidazione dell'importo capitale, limitandosi a formule generiche e all'inciso sugli "accessori di legge"; per questo ha cassato la sentenza impugnata sul punto e ha rinviato alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per una nuova liquidazione del danno e per il relativo regolamento delle spese. Sono stati invece rigettati gli altri motivi del ricorso principale, ritenuti infondati o inammissibili, ed è stato dichiarato assorbito il primo motivo del ricorso incidentale, mentre il secondo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare la ricostruzione del fatto e non la violazione di legge. In sintesi, la Cassazione ha confermato la sostanza della responsabilità del professionista e del concorso colposo del cliente, ma ha annullato la decisione limitatamente alla mancata specifica quantificazione del risarcimento.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia va distinta dall'eventuale errore nella determinazione quantitativa del credito: se il giudice decide sulla domanda ma sbaglia nella quantificazione, il vizio non è di omessa pronuncia.
art. 1223 c.c.
Il risarcimento deve comprendere solo il danno conseguenza causalmente ricollegabile all'inadempimento, con necessità di una liquidazione effettiva e non meramente generica.
art. 1218 c.c.
Richiamato come parametro della responsabilità contrattuale del professionista e della conseguente obbligazione risarcitoria.
art. 1227 c.c.
Il giudice può ridurre il risarcimento quando il danneggiato abbia concorso con colpa alla produzione o all'aggravamento del danno; la valutazione del concorso resta di merito.
art. 40 c.p.c.
Richiamato in tema di nesso causale e imputazione dei danni nella responsabilità del professionista.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La motivazione è mancante solo se assente o incomprensibile; non basta una diversa valutazione di sufficienza rispetto alle prove.
art. 96 c.p.c.
La responsabilità aggravata richiede presupposti specifici di mala fede o colpa grave nella difesa; la relativa esclusione, se motivata, non integra vizio di motivazione apparente.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulle spese è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte vittoriosa, restando discrezionale la compensazione nei limiti di legge.
art. 360 c.p.c.
Usato per delimitare i vizi deducibili in cassazione, distinguendo tra violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale.
art. 2932 c.c.
Richiamato solo come oggetto del giudizio seguito dal cliente dopo la rinuncia del professionista, nella valutazione del suo eventuale concorso causale.
art. 28 legge n. 794/42
Richiamato in relazione a un'ordinanza della Corte d'appello posta a base di somme precettate e poi discusse quanto alla loro ripetibilità.
L. n. 742/1942
Richiamata nel testo per l'ordinanza della Corte d'appello da cui erano derivati importi riscossi dal professionista.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice abbia comunque esaminato la domanda e abbia deciso sul relativo an debeatur o sulla debenza complessiva; l'eventuale errore nella quantificazione del credito va denunciato con i mezzi di impugnazione appropriati al vizio effettivo.
- In tema di risarcimento del danno contrattuale, il giudice non può limitarsi a formule generiche o al mero richiamo agli "accessori di legge": deve determinare in modo concreto l'importo capitale dovuto, salvo poi applicare rivalutazione e interessi secondo le regole ordinarie.
- La valutazione del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. e del nesso causale tra condotta e danno costituisce apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni legali di imputazione causale.
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando manchi del tutto o sia oggettivamente incomprensibile; non è sufficiente che la parte la ritenga insufficiente o non condivisibile nel merito.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la dimostrazione dei presupposti tipici e non può essere affermata o esclusa con formule astratte sganciate dalla verifica della mala fede o della colpa grave della parte.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, pur formalmente proposta come violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17262/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17263/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17264/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17273/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17276/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17278/2024 del 24/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →