Cassazione Penale, Sentenza n. 7472/2025 del 24/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza di riesame che aveva parzialmente confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP in relazione a presunte truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) inosservanza o errata applicazione della legge penale e di altre norme, con censure sulla presunta eccessiva utilizzazione di circolari dell'Agenzia delle Entrate, sulla mancata distinzione fra lavori eseguiti prima e dopo il Decreto antifrode e sulla ritenuta illiceita del conseguimento di un extraprofitto; (2) mancanza, contraddittorieta e manifesta illogicita della motivazione dell'ordinanza, con lamentele sulla scarsa indicazione delle condotte fraudolente contestate e sul ricalcolo dei profitti; (3) aspecificita e illogicita nel calcolo della somma sottoposta a sequestro, contestando la mancata spiegazione del ricalcolo operato dal Tribunale rispetto ai prospetti difensivi.
La decisione
Il ricorso e stato dichiarato inammissibile perche proposto con motivi non consentiti. La Corte ha rilevato che la ricorrente ha proposto il gravame solo come persona fisica senza delimitare le doglianze alla sua posizione personale, pur avendo chiesto il riesame anche quale legale rappresentante della societa. Il primo motivo e stato ritenuto, in sostanza, un vizio motivazionale e non una specifica violazione di legge: la ricorrente non ha indicato una norma specifica violata e ha introdotto ex novo l'art. 2082 c.c., non dedotto in sede di riesame. Il secondo e il terzo motivo sono stati considerati aspecifici perche cumulavano e confondevano i vizi della motivazione (mancanza, contraddittorieta, manifesta illogicita) senza individuare con precisione quale di essi fosse dedotto e in quale parte dell'ordinanza. Per questi motivi il ricorso e stato dichiarato inammissibile e la ricorrente e stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la richiesta di riesame avverso provvedimenti di sequestro; con essa la ricorrente aveva proposto il riesame sia in proprio sia quale legale rappresentante di New General s.r.l.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Richiamati come criteri di ammissibilita dei motivi in cassazione: la lett. b) riguarda la violazione di legge, la lett. e) i vizi di motivazione (mancanza, contraddittorieta, manifesta illogicita). La Corte ha spiegato che la denunzia di violazione di legge non puo mascherare una critica alla motivazione e che i vizi motivazionali devono essere dedotti in modo specifico.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla giurisprudenza citata: il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo e probatorio e ammesso solo per violazione di legge nella nozione interpretata dalla Corte (comprendente anche la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente).
art. 2082 cod. civ.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualifica di imprenditore di New General s.r.l.; la Corte osserva che tale articolo non era stato dedotto in sede di riesame e, comunque, non e risultato pertinente ai fini del vizio denunciato.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma usata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilita del ricorso; la Corte ha anche irrogato la sanzione a favore della cassa delle ammende per responsabilita nella determinazione della causa di inammissibilita.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo e generalmente ammesso solo per violazione di legge intesa in senso stretto e per la mancanza assoluta o meramente apparente della motivazione; le critiche di logica o merito alla motivazione sono spesso inammissibili se non inquadrate correttamente.
- Chi impugna deve indicare chiaramente quale norma si ritiene violata e non puo limitarsi a contestare l'argomentazione del giudice senza specificare il vizio di diritto; introdurre per la prima volta in cassazione questioni non dedotte nel grado precedente espone a preclusione.
- Quando si deducono vizi di motivazione occorre essere specifici: non e consentito cumulare in modo indifferenziato mancanza, contraddittorieta e manifesta illogicita su uno stesso punto della motivazione, pena l'aspecificita e quindi l'inammissibilita del motivo.
- Se il ricorso riguarda posizioni distinte (es. persona fisica e societa rappresentata), le doglianze devono essere delimitate e coerenti con la qualita processuale con cui si propone il gravame; omissioni in tal senso possono comportare l'inammissibilita.
- In caso di contestazione di calcoli (es. quantificazione del profitto da sequestrare) e necessario indicare con precisione l'errore rilevabile nel conteggio e fornire dati o computi alternativi chiari per consentire al giudice di verificare il vizio.
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