Sentenza n. 913/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento 1) Del decreto del Questore della Provincia di Vibo Valentia del 09.03.2022, cat. -OMISSIS- di diniego della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo; 2) Di ogni atto e provvedimento connesso, presupposto, precedente, collegato e consequenziale in quanto lesivo della posizione del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore con cui era stata respinta la sua istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Il diniego era motivato dalla convivenza con il padre, persona segnalata per diversi reati, già destinataria del ritiro cautelare dell'arma e, successivamente, di un divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi. Il ricorrente ha dedotto l'insufficienza e l'inadeguatezza della motivazione, sostenendo che non fossero state chiarite le ragioni per cui egli sarebbe stato capace di abusare delle armi, che la sola convivenza non potesse costituire elemento ostativo sufficiente e che le vicende riferite al convivente fossero risalenti e meramente elencate, senza una valutazione concreta e attuale, anche con riferimento agli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la convivenza con una persona destinataria di un divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi costituisca una circostanza di per sé rilevante e idonea a sollevare dubbi sull'affidabilità del richiedente, fondando legittimamente il diniego. Il rilascio del porto d'armi non costituisce un diritto, ma un'eccezione al generale divieto di portare armi, subordinata alla completa sicurezza circa il buon uso delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza può quindi svolgere una valutazione prognostica e complessiva della condotta di vita e del contesto socio-familiare dell'interessato, senza necessità di accertare un abuso effettivo o direttamente imputabile al richiedente. Nel caso concreto, la Questura ha ragionevolmente valorizzato la convivenza con il padre, gravato da precedenti per lesioni personali, minaccia, invasione di terreni o edifici e maltrattamenti, nonché da un divieto prefettizio di detenzione di armi. Il sindacato giurisdizionale su tale valutazione discrezionale è limitato ai vizi di manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà, abnormità o travisamento dei fatti, che non sono stati ravvisati. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori, in favore del Ministero dell'Interno.
Norme richiamate
artt. 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Le disposizioni sono state richiamate quali fondamento dei requisiti di affidabilità richiesti per il rilascio della licenza di porto d'armi e del potere dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla quando il richiedente non offra completa garanzia di buon uso delle armi.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Il porto d'armi non è configurato come un diritto, ma come eccezione al generale divieto di portare armi; il rilascio presuppone una valutazione prognostica favorevole sull'affidabilità del richiedente e sulla sicurezza pubblica.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della controversia nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per giustificare l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il porto d'armi non costituisce un diritto soggettivo, ma un'eccezione al generale divieto di portare armi; il suo rilascio richiede una valutazione positiva e priva di dubbi significativi circa l'affidabilità del richiedente e il buon uso dell'arma.
- Nel procedimento di rilascio del porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza può fondare il diniego su una valutazione prognostica e complessiva della condotta di vita e del contesto socio-familiare del richiedente, senza che sia necessario accertare un abuso effettivo o direttamente imputabile a quest'ultimo.
- La convivenza con una persona destinataria di un divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi può costituire, autonomamente, un elemento sufficiente a porre in dubbio l'affidabilità del richiedente e a giustificare il diniego della licenza, soprattutto quando sia concreta la possibilità di accesso del convivente alle armi.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d'armi è limitato alla verifica di abnormità, manifesta contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
- Nel bilanciamento tra l'interesse privato al rilascio della licenza e l'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità delle persone, prevale l'interesse pubblico, in ragione della funzione preventiva dei provvedimenti in materia di armi.
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