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Sentenza

Sentenza n. 859/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento dell'ordinanza di demolizione del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS- di alcuni manufatti amovibili edificati dalla ricorrente sul tratto di litorale in concessione, in quanto realizzati “in assenza di autorizzazione sismica, in violazione dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e del regolamento regionale 26/2020 e ss.mm.ii., oltre che in assenza dell’autorizzazione alla destagionalizzazione”.

Giustizia amministrativa202400056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di manufatti amovibili installati su un tratto di litorale in concessione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune le aveva ordinato di demolire alcuni manufatti amovibili, ritenendoli realizzati in assenza di autorizzazione sismica, in violazione dell'art. 94 del d.P.R. 380/2001 e del regolamento regionale Lazio n. 26/2020, nonché in assenza dell'autorizzazione alla destagionalizzazione. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001, dell'art. 15 della legge regionale n. 15/2008, dell'art. 1, comma 246, della legge n. 145/2018 e dell'art. 10-ter del d.l. n. 198/2022, convertito nella legge n. 14/2023, oltre all'eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà. Ha sostenuto che la normativa aveva consentito ai concessionari demaniali di mantenere installati i manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2023, senza necessità di un titolo edilizio annuale, di un'autorizzazione paesaggistica annuale, di un'autorizzazione sismica o di una specifica autorizzazione alla destagionalizzazione, purché non fossero esercitate attività turistiche e commerciali fuori stagione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), del regolamento regionale Lazio n. 26/2020 e dell'art. 94 del d.P.R. 380/2001, nonché il difetto di motivazione, lamentando che il Comune non avesse qualificato le opere come interventi rilevanti o di minore rilevanza ai fini della necessità dell'autorizzazione sismica. La società aveva spontaneamente eseguito la demolizione, ma ha sostenuto la permanenza dell'interesse al ricorso perché il Comune aveva pubblicato un avviso per nuove concessioni demaniali che prevedeva l'esclusione dei partecipanti colpiti da una precedente ordinanza di demolizione definitiva.

La decisione

Il Collegio ha preliminarmente ritenuto procedibile il ricorso, nonostante la spontanea demolizione delle opere. La pubblicazione dell'avviso comunale per l'affidamento di nuove concessioni, contenente quale causa di esclusione l'essere stati destinatari di una precedente ordinanza di demolizione definitiva, dimostrava infatti un pregiudizio concreto e attuale derivante dalla perdurante vigenza dell'atto impugnato. Nel merito, il ricorso è stato accolto sulla base del primo motivo, con assorbimento del secondo secondo il principio della ragione più liquida. Il giudice ha interpretato l'art. 1, comma 246, della legge n. 145/2018, come prorogato dall'art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e dall'art. 10-ter del d.l. n. 198/2022, nel senso che i titolari di concessioni demaniali marittime turistico-ricreative potevano mantenere installati i manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2023, senza previa comunicazione al Comune, senza un provvedimento autorizzativo o assentivo, senza autorizzazione alla destagionalizzazione in assenza di esercizio di attività fuori stagione e senza previa autorizzazione sismica. La facoltà legislativa riguardava esclusivamente la permanenza fisica dei manufatti e non autorizzava l'esercizio annuale delle attività turistiche o commerciali. I manufatti, per le loro caratteristiche di amovibilità, assenza di fondazioni e possibilità di ripristino dello stato dei luoghi, rientravano inoltre tra le opere provvisorie e temporanee esenti da autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 8 del regolamento regionale Lazio n. 26/2020. Poiché alla data dell'ordinanza non era ancora scaduto il termine legislativo del 31 dicembre 2023, il Comune non disponeva del potere di ordinare la demolizione. L'ordinanza è stata quindi annullata; il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in 2.000 euro, oltre oneri di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale fondamento della contestazione relativa all'ordine di demolizione; il giudice ha escluso, nel caso concreto, la sussistenza del potere comunale di demolire durante il periodo di mantenimento legislativamente consentito.

  • art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001

    Individua i manufatti amovibili cui si applica la disciplina speciale di mantenimento prevista dalla legge.

  • art. 94 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal Comune per contestare l'assenza di autorizzazione sismica; il giudice ha ritenuto non necessaria tale autorizzazione per il mantenimento temporaneo dei manufatti amovibili nel caso esaminato.

  • art. 94-bis d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente con riguardo alla qualificazione degli interventi ai fini della necessità dell'autorizzazione sismica; il motivo è stato assorbito.

  • art. 1, comma 246, l. 145/2018

    i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ... possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020

    Attribuisce direttamente ai titolari delle concessioni demaniali turistico-ricreative la facoltà di mantenere installati i manufatti amovibili, senza subordinare tale facoltà a comunicazioni, autorizzazioni o altri incombenti.

  • art. 103, comma 2, d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020

    Ha prorogato il termine per il mantenimento dei manufatti fino al 31 marzo 2022.

  • art. 10-ter d.l. 198/2022, conv. in l. 14/2023

    possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, ... fermo restando il carattere di amovibilità dei manufatti medesimi

    Ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 la facoltà di mantenimento dei manufatti amovibili, preservandone il carattere temporaneo e amovibile.

  • art. 8, comma 1, lett. b), regolamento regionale Lazio n. 26/2020

    opere provvisorie e opere per esposizioni temporanee, con vita nominale inferiore ai due anni ... che siano rimovibili e capaci di restituire le medesime condizioni iniziali dello stato dei luoghi

    Ricomp rende tra le opere non necessitanti di autorizzazione sismica le opere provvisorie e rimovibili la cui temporaneità dipende dalle caratteristiche strutturali e dal periodo di progettazione e autorizzazione, non dalla durata effettiva della permanenza determinata da proroghe legislative.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha imposto al Collegio di avvisare le parti della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; il giudice ha poi escluso l'improcedibilità per la permanenza di un interesse concreto e attuale.

Massime di principio

  • La spontanea esecuzione di un ordine di demolizione non determina l'improcedibilità del ricorso quando la perdurante vigenza o utilizzabilità dell'atto produce un pregiudizio concreto e attuale, quale l'esclusione da una successiva procedura amministrativa.
  • La facoltà legislativa attribuita ai titolari di concessioni demaniali marittime turistico-ricreative di mantenere installati manufatti amovibili opera direttamente fino al termine previsto dalla legge e non richiede comunicazioni, prese d'atto o provvedimenti autorizzativi del Comune.
  • La facoltà di mantenere fisicamente installati manufatti amovibili durante il periodo previsto dalla legge non equivale all'autorizzazione a esercitare attività turistiche o commerciali fuori stagione; per l'esercizio destagionalizzato resta necessaria l'autorizzazione prevista dalla disciplina di settore.
  • Nel periodo di efficacia della proroga legislativa per il mantenimento dei manufatti amovibili, il Comune non può ordinarne la demolizione per la mera assenza dell'autorizzazione alla destagionalizzazione, se non risulta esercitata alcuna attività turistica o commerciale fuori stagione.
  • I manufatti amovibili, provvisori, privi di fondazioni e idonei a consentire il ripristino dello stato dei luoghi rientrano, ai fini della disciplina sismica regionale, tra le opere temporanee esenti da autorizzazione sismica; la loro temporanea permanenza per effetto di proroghe legislative non ne trasforma automaticamente la natura in opere permanenti.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAbusi edilizi e sanzioniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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