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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 12526 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al 2001, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato maggiori redditi d'impresa, imputabili anche ai soci, nonché maggiori imposte IVA e IRAP, applicando al costo del venduto una percentuale di ricarico del 25% desunta dallo studio di settore. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva annullato l'accertamento ritenendo non applicabili gli studi di settore alle imprese che avevano cessato l'attività nel periodo d'imposta. L'Agenzia ha sostenuto in Cassazione che l'accertamento fosse di natura induttiva e potesse fondarsi anche su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, utilizzando lo studio di settore come mero parametro indicativo.

La decisione

La Corte di Cassazione non ha deciso nel merito sulla legittimità dell'accertamento. Ha rilevato d'ufficio che, trattandosi di accertamento riguardante una società di persone e il reddito automaticamente imputabile ai soci, era necessario il litisconsorzio tra società e tutti i soci, salvo la deduzione di questioni personali. Poiché nei giudizi di primo e secondo grado aveva partecipato soltanto la società, il processo era nullo per mancata integrazione del contraddittorio. La Corte ha quindi dichiarato la nullità dell'intero giudizio e rinviato la causa alla CTP di Roma per un nuovo esame con la partecipazione di tutti i soggetti necessari. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 146 del 1998, art. 10, comma 4

    La CTR aveva ritenuto che gli studi di settore non fossero applicabili alle imprese che avevano cessato l'attività nel periodo d'imposta considerato. La Cassazione non ha però esaminato definitivamente tale questione, avendo dichiarato nullo il processo per un vizio del contraddittorio.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2

    La disposizione disciplina l'accertamento induttivo. L'Agenzia sosteneva che, in tale ambito, potessero essere utilizzate anche presunzioni non necessariamente gravi, precise e concordanti e che lo studio di settore potesse fungere da parametro indicativo. La Corte non ha deciso nel merito di questa tesi.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    Per le società di persone, il reddito societario viene imputato automaticamente ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, indipendentemente dalla sua effettiva percezione. Di conseguenza, l'accertamento societario e quello relativo ai soci costituiscono una controversia unitaria.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 29

    L'art. 14 impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; l'art. 29 consente la riunione dei procedimenti connessi. La mancata partecipazione di tutti i soggetti necessari determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    È stata indicata dall'Agenzia come base del ricorso per Cassazione per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La resistente ha depositato memoria illustrativa in vista dell'udienza di Cassazione.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14815 del 2008

    La pronuncia afferma che le controversie relative all'accertamento dei redditi di una società di persone e dei soci richiedono la partecipazione necessaria di società e soci, quando non siano dedotte questioni personali.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie riguardanti una società di persone e la conseguente imputazione del reddito ai soci, società e tutti i soci devono normalmente partecipare allo stesso giudizio.
  • Se il giudizio si svolge senza uno o più litisconsorti necessari, la sentenza può essere dichiarata nulla anche d'ufficio dalla Cassazione, con rinvio al primo giudice per la rinnovazione del processo.
  • La Cassazione può arrestarsi su una questione processuale preliminare senza decidere le contestazioni sostanziali sull'accertamento, come l'applicabilità degli studi di settore o la validità della percentuale di ricarico.
  • La mancata applicabilità degli studi di settore non esclude necessariamente ogni forma di accertamento induttivo; tuttavia, la distinzione tra studio di settore come metodo tipico e studio come semplice parametro presuntivo deve essere valutata nel merito dal giudice, nel rispetto della disciplina applicabile.
  • Quando l'accertamento riguarda una società di persone, è opportuno verificare fin dall'inizio la corretta partecipazione processuale di società e soci, perché il difetto di contraddittorio può vanificare l'intero iter giudiziario.

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