Cassazione Civile, Ordinanza n. 21795/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società concessionaria nei confronti della società incaricata della raccolta del gioco, per il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di PREU, canone di concessione e margine del concessionario. La società ingiunta propose opposizione sostenendo che parte delle somme richieste non fosse dovuta perché riferita ad apparecchi sequestrati o in manutenzione e quindi non produttivi di raccolta. Formulò anche una domanda riconvenzionale di restituzione di versamenti indebitamente effettuati. Il tribunale rigettò opposizione e riconvenzionale, ma la corte d'appello accolse parzialmente l'impugnazione, revocando il decreto e rideterminando il dovuto. In cassazione la concessionaria dedusse, con il primo motivo, violazione dell'art. 39-quater d.l. n. 269/2003 e della disciplina attuativa, sostenendo che il PREU è dovuto in misura forfettaria ogni volta che gli apparecchi non siano collegati alla rete telematica, indipendentemente dalla causa della disconnessione, e che la sospensione del tributo non potesse decorrere dalla mera comunicazione del gestore ma solo dalla conoscenza dell'evento da parte dell'Amministrazione. Con il secondo motivo denunciò violazione degli obblighi di buona fede, diligenza e inadempimento contrattuale, lamentando che la corte territoriale avesse trascurato il ritardo ingiustificato e sistematico del gestore nella comunicazione degli eventi impeditivi del collegamento. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità ma ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo: ha affermato che l'esclusione del PREU per apparecchi sequestrati o in manutenzione opera solo se ricorrono le condizioni normative previste, cioè, per la manutenzione, che sia straordinaria e comporti inizializzazione dei contatori, e comunque solo se l'evento sia stato regolarmente comunicato nelle forme richieste, con indicazione dei valori dei contatori; in difetto di tale accertamento la base imponibile va determinata in via forfettaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. La decisione di merito della corte territoriale è stata censurata perché aveva escluso il PREU per il periodo di inutilizzabilità degli apparecchi senza verificare se la manutenzione fosse straordinaria, se il sequestro o la manutenzione fossero stati tempestivamente e regolarmente comunicati all'Agenzia e se fossero stati indicati i valori dei contatori, accertamenti necessari per escludere la determinazione forfettaria del tributo.
Norme richiamate
art. 39-quater d.l. 30 settembre 2003, n. 269
L'esclusione dell'obbligo di corrispondere il PREU per periodi di mancata utilizzabilità degli apparecchi richiede la ricorrenza delle condizioni previste dalla disciplina di settore; in mancanza, opera la determinazione forfettaria.
art. 39 d.l. 30 settembre 2003, n. 269
La norma delinea il sistema di applicazione del PREU e rimette a provvedimenti attuativi la definizione delle modalità di calcolo, versamento e comunicazione dei dati.
art. 39-bis d.l. 30 settembre 2003, n. 269
L'Amministrazione liquida l'imposta sulla base dei dati correttamente trasmessi e controlla tempestività e correttezza dei versamenti, potendo procedere all'accertamento anche mediante lettura diretta o determinazione induttiva.
artt. 342 c.p.c. e 348-ter c.p.c.
I motivi di appello devono essere specifici, ma non è richiesta una forma sacramentale; la Corte ribadisce una lettura non formalistica della specificità dell'impugnazione.
artt. 1175 c.c., 1176 c.c. e 1218 c.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere l'inadempimento del gestore agli obblighi di correttezza, diligenza e tempestiva comunicazione; il motivo è stato però assorbito.
Massime di principio
- In materia di PREU sugli apparecchi da intrattenimento, la mancata utilizzabilità o il mancato collegamento alla rete non escludono automaticamente l'imposta: l'esenzione o la sospensione richiedono la verifica delle condizioni normative specifiche e il rispetto delle modalità di comunicazione previste dalla disciplina attuativa.
- Quando la legge prevede una base imponibile determinata sui dati registrati dagli apparecchi e, in assenza di tali dati, una determinazione forfettaria o induttiva, il giudice di merito deve accertare con precisione se l'evento che ha impedito la lettura o il collegamento sia stato regolarmente comunicato e documentato secondo le prescrizioni tecniche.
- La manutenzione degli apparecchi rileva ai fini fiscali solo se, secondo la normativa di settore, abbia carattere straordinario e abbia comportato l'inizializzazione dei contatori; non ogni intervento manutentivo è idoneo a interrompere il calcolo del prelievo.
- La specificità dei motivi di appello e di ricorso per cassazione non richiede formule sacramentali o la trascrizione integrale degli atti, purché siano individuati con chiarezza i punti contestati, i vizi denunciati e i documenti rilevanti.
- Nel sistema di accertamento del PREU, la tempestiva comunicazione degli eventi incidenti sul funzionamento degli apparecchi tutela sia l'Amministrazione, evitando contestazioni pretestuose, sia gli operatori economici, evitando imposizioni su somme non effettivamente riscosse.
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