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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18654/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fiscale fondato su movimentazioni bancarie e sull’asserita attività di commercio svolta tramite vendite online. Il contribuente aveva impugnato l’atto impositivo e la Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso per difetto di prova circa la non redditualità delle movimentazioni e circa l’infondatezza della percentuale di ricarico del 50%. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente il gravame, riconoscendo in via generale la mancata dichiarazione di redditi da attività commerciale, ma osservando che nei conteggi dell’Ufficio erano state inserite voci non riferibili al totale dei ricavi e che la percentuale di ricarico del 50% appariva incongrua per il commercio online. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, nn. 3 e 4, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., per nullità della sentenza d’appello: la motivazione sarebbe stata priva della succinta esposizione dei fatti e dei motivi in fatto e in diritto, e comunque inidonea a far comprendere la materia del contendere, gli elementi posti a base della pretesa erariale, l’oggetto dell’accertamento, il criterio di determinazione del maggior reddito e le ragioni della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha qualificato la motivazione della sentenza della CTR come generica, apodittica e meramente apparente, perché priva di un effettivo giudizio di fatto sul caso concreto e basata su affermazioni astratte non idonee a rendere percepibile il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di merito. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia tributaria della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve contenere l’esposizione succinta dei fatti e dei motivi in fatto e in diritto; la loro mancanza o inadeguatezza può integrare nullità della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza è deducibile in cassazione quando la motivazione sia solo apparente e non consenta di comprendere la ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La motivazione apparente è richiamata come vizio rilevante in sede di legittimità quando la sentenza, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La sentenza deve rispettare il minimo costituzionale di motivazione, cioè esporre un percorso logico comprensibile e ancorato al caso concreto.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente quando si risolve in formule generiche o astratte e non rende percepibile il ragionamento decisorio riferito alle specifiche circostanze di causa.
  • In sede di legittimità, la nullità della sentenza può essere ravvisata se la motivazione non consente di individuare gli elementi di fatto considerati, il criterio seguito e la ratio decidendi.
  • Il giudice tributario deve esporre in modo sufficiente i fatti rilevanti e le ragioni della decisione; l’assenza di tale esposizione integra violazione del minimo costituzionale di motivazione.
  • Non è sufficiente una motivazione che, pur esistente in forma grafica, lasci all’interprete il compito di ricostruire con congetture il fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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