Cassazione Civile, Ordinanza n. 11748/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con cui l'ufficio recuperava a tassazione movimenti bancari ritenuti non giustificati all'esito del contraddittorio endoprocedimentale, perché non congrui rispetto alla dichiarazione presentata. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente, riducendo sia i prelevamenti sia i versamenti considerati non giustificati; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia deduceva due motivi, di cui il primo per violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente della sentenza d'appello, sostenendo che la CTR si fosse limitata ad aderire in modo acritico alla decisione di primo grado senza esporre un autonomo percorso argomentativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico della decisione, anche per contraddittorietà interna. Nel caso concreto la CTR si era limitata a riportare la fase amministrativa e a richiamare acriticamente l'esame documentale svolto dal primo giudice, senza dar conto di una propria autonoma valutazione e senza spiegare le ragioni della decisione né il fondamento del richiamo alla giustizia ed equità. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La sentenza deve essere sorretta da una motivazione effettiva e intelligibile; la motivazione è apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, anche per adesione acritica o contraddittoria alle decisioni precedenti.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando la sentenza contiene solo affermazioni grafiche o di stile ma non esplicita le ragioni della decisione in modo da renderne comprensibile il ragionamento decisorio.
- Il giudice di appello non può limitarsi a un richiamo acritico alla sentenza di primo grado: deve svolgere un'autonoma valutazione delle risultanze di causa e darne conto nella motivazione.
- L'eventuale richiamo a criteri di giustizia ed equità non è sufficiente, da solo, a sorreggere la decisione se non è indicata la base giuridica del potere di decidere in tal senso e le ragioni concrete della soluzione adottata.
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