Sentenza n. 7595/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento - della graduatoria finale del concorso pubblico per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca XLI ciclo formativo A.A. 2025/2026 in "Translational Biomedical Sciences", approvata con Decreto Rettorale n. 609 del 06/11/2025, pubblicata sul sito web dell'Ateneo, nella parte in cui colloca la ricorrente al sesto posto anziché in posizione utile per l'ammissione; - del verbale di valutazione dei titoli redatto dalla Commissione giudicatrice in data 21/10/2025, nella parte in cui omette di attribuire alla ricorrente i punteggi spettanti per i titoli posseduti; del verbale finale e di approvazione della graduatoria da parte della Commissione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e verbali di valutazione dei titoli e di approvazione della graduatoria del concorso per l'ammissione al XLI ciclo del corso di dottorato di ricerca in Translational Biomedical Sciences
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificata al sesto posto con 80,50 punti a fronte di cinque posti disponibili, ha chiesto l'annullamento della graduatoria e degli atti concorsuali deducendo: violazione dell'art. 6 del bando, dell'art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché eccesso di potere per omessa valutazione dei titoli, illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento, assumendo che non fossero stati adeguatamente valorizzati un ulteriore diploma di dottorato, un master in dietologia e nutrizione e un'esperienza Erasmus; violazione degli artt. 3 e 6 l. 241/1990, difetto di motivazione e carenza istruttoria, per l'utilizzo del solo punteggio numerico; violazione dei principi di ragionevolezza, parità di trattamento e merito; nullità dei verbali per il collegamento telematico di un componente della commissione e la mancata sottoscrizione dei verbali da parte dello stesso. L'università ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità per la sottoscrizione del ricorso con firma CAdES anziché PAdES e per mancato superamento della prova di resistenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, definendo il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha rigettato l'eccezione relativa alla firma digitale, ritenendo irrilevante il formato CAdES o PAdES quando la sottoscrizione attesta comunque la provenienza dell'atto. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che la commissione dispone di ampia discrezionalità tecnica sia nella determinazione dei criteri sia nella valutazione dei titoli e che il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della commissione, salvo manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o abnormità. Il punteggio numerico è stato ritenuto sufficiente a motivare la valutazione, poiché la commissione aveva previamente fissato i criteri di massima nel bando e vi si era attenuta. L'università ha chiarito in giudizio che il punteggio attribuito comprendeva 0,25 punti per il diploma di dottorato e 0,25 punti per la partecipazione, seppure residuale, al progetto Erasmus; quanto al master, la commissione lo aveva valutato ma non gli aveva attribuito punti, ritenendolo un breve corso di formazione continua di 80 ore, privo di CFU. Tali chiarimenti sono stati considerati mera esplicitazione del punteggio numerico e non integrazione postuma della motivazione. Il quarto motivo è stato respinto: il collegamento telematico e la mancata sottoscrizione del verbale da parte di un componente non hanno inciso sostanzialmente sulla validità degli atti e, comunque, integrerebbero al più irregolarità formali non invalidanti. Il verbale certifica i fatti e l'iter delle operazioni collegiali, senza determinare l'inesistenza dell'atto deliberativo. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando, integro il contraddittorio e completa l'istruttoria, il ricorso può essere deciso immediatamente.
art. 134 c.p.a.
Il sindacato sostitutivo del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche è ammesso solo nei tassativi casi previsti dalla legge; non consente di sostituire il punteggio della commissione con quello del giudice.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
È richiamato per motivare mediante rinvio a una precedente pronuncia del TAR la soluzione della censura relativa al collegamento telematico e alla mancata sottoscrizione del verbale.
art. 3 l. 241/1990
Non impone una motivazione ulteriore rispetto al punteggio numerico quando si tratti di valutazioni tecniche concorsuali espresse sulla base di criteri predeterminati, salvo diversa disposizione.
art. 6 l. 241/1990
La sua dedotta violazione non è stata ritenuta configurabile, poiché la commissione ha operato secondo i criteri del bando e non sono emerse carenze istruttorie rilevanti.
art. 21-octies l. 241/1990
È stato richiamato per ritenere comunque non invalidanti le irregolarità formali concernenti il collegamento telematico e la sottoscrizione del verbale, in assenza di incidenza sostanziale sul contenuto dell'atto.
art. 6, comma 1.1, del bando di concorso
VALUTAZIONE DEI TITOLI (Punteggio massimo 20 punti)
Stabilisce le categorie dei titoli valutabili e i relativi punteggi massimi; la commissione vi si è attenuta senza introdurre criteri ulteriori.
art. 97 Cost.
È richiamato quale parametro dei principi di imparzialità e buon andamento, non ritenuti violati dall'esercizio della discrezionalità tecnica della commissione.
art. 3 Cost.
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla parità di trattamento e al merito, ma il giudice non ha ravvisato violazioni.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali la commissione dispone di ampia discrezionalità tecnica nella valutazione dei titoli e nell'attribuzione dei punteggi; il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio a quello della commissione, salvo che la valutazione sia manifestamente irragionevole, arbitraria, illogica o abnorme.
- Il punteggio numerico è sufficiente a motivare la valutazione di titoli o prove concorsuali quando la commissione abbia previamente fissato criteri di massima idonei a rendere verificabili l'omogeneità delle valutazioni e la gradualità dei giudizi, salvo una diversa prescrizione normativa o della lex specialis.
- La commissione non è tenuta a specificare ulteriormente i criteri già adeguatamente stabiliti dal bando, se decide di applicarli direttamente; nell'esercizio della valutazione tecnica i titoli non devono essere soltanto conteggiati, ma anche ponderati secondo la loro effettiva rilevanza, con un margine di apprezzamento riservato all'organo tecnico.
- L'amministrazione può chiarire in giudizio il significato di un punteggio numerico o di una valutazione già compendiata nell'atto, purché non modifichi il giudizio originario, non introduca una motivazione nuova e non ampli l'oggetto del contenzioso.
- Il collegamento telematico di un componente della commissione e la sua mancata sottoscrizione del verbale non determinano di per sé l'inesistenza o l'invalidità degli atti concorsuali, quando non abbiano inciso sostanzialmente sulla formazione della volontà collegiale; il verbale ha funzione principalmente certificativa dei fatti e delle attività svolte.
- Ai fini della validità della sottoscrizione digitale di un atto processuale è irrilevante l'utilizzo del formato CAdES o PAdES, purché la sottoscrizione consenta di attestare la provenienza dell'atto.
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