Cassazione Penale, Ordinanza n. 35545/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza e guida dopo assunzione di stupefacenti. Con un solo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che i giudici di merito non avessero valorizzato la condotta processuale del prevenuto e la risalenza nel tempo di un precedente penale non specifico. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile perché si limitava a sollecitare una rivalutazione di merito di elementi fattuali, senza confrontarsi con i principi che governano l'art. 62-bis c.p. e con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il riconoscimento delle attenuanti generiche non è un diritto automatico in assenza di elementi negativi, ma richiede positivi elementi di segno favorevole; il giudice di merito può negarle quando tali elementi manchino e può motivare facendo riferimento agli aspetti ritenuti decisivi o rilevanti. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva già escluso elementi positivamente apprezzabili e aveva valorizzato negativamente la condotta di vita anteatta dell'imputato, segnata da un precedente in materia di armi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. n. 285/1992
commi 1, 2, lett. c, e 2-bis
disposizione incriminatrice richiamata come base della condanna per guida in stato di ebbrezza
art. 187 d.lgs. n. 285/1992
disposizione incriminatrice richiamata come base della condanna per guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche richiedono elementi positivi di segno favorevole; la loro concessione è giudizio di fatto rimesso al merito
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per l'enunciazione del motivo di ricorso
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per giustificare la valutazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un beneficio dovuto per il solo fatto che non emergano elementi negativi sulla personalità dell'imputato; occorrono invece elementi positivi idonei a giustificare la mitigazione sanzionatoria.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito escluda l'esistenza di elementi favorevoli e valorizzi, anche solo in negativo, i precedenti o la condotta di vita dell'imputato.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sul diniego delle attenuanti generiche in una richiesta di nuova valutazione del materiale fattuale già apprezzato dal giudice di merito.
- Il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti, ma può fare riferimento agli aspetti ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Un ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a reiterare una diversa lettura degli elementi di fatto.
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