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Sentenza

Sentenza del 18/02/2016 n. 217 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Imposta registro - Avviso di accertamento - Motivazione - Rettifica del valore dichiarato - Indicazione dei criteri astratti utilizzati per la determinazione del maggior valore - Sufficienza - Onere della prova in sede contenziosa ·· Ripartizione - Criteri.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato il valore dichiarato di un bene ai fini dell'imposta di registro. In particolare, si discute se sia sufficiente indicare nell'avviso il criterio astratto utilizzato per determinare il maggior valore, oppure se l'Amministrazione debba già esporre tutti gli elementi probatori concreti posti a fondamento della rettifica.

La decisione

La motivazione dell'avviso è sufficiente quando indica il criterio astratto in base al quale è stato determinato il maggior valore, accompagnandolo con le specificazioni concretamente necessarie per permettere al contribuente di esercitare il diritto di difesa e per delimitare le ragioni che l'Ufficio potrà successivamente far valere in giudizio. Non è invece necessario che l'avviso contenga già la prova completa della concreta sussistenza dei presupposti del criterio adottato. Tale prova deve essere fornita dall'Amministrazione nella fase contenziosa, durante la quale il contribuente può opporre elementi contrari fondati sullo stesso criterio o su parametri diversi.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro in materia di rettifica del valore dichiarato

    In tema di imposta di registro, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore è adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore.

    L'avviso deve indicare il metodo o parametro giuridico-estimativo utilizzato per la rettifica e fornire le informazioni necessarie a comprendere la pretesa fiscale; non deve necessariamente contenere in forma completa tutta la prova concreta del maggior valore.

  • Principio generale dell'obbligo di motivazione degli atti tributari

    Con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa.

    La motivazione deve essere sufficiente a rendere comprensibile la pretesa e a impedire che l'Amministrazione introduca in giudizio motivi nuovi e diversi, ma il grado di dettaglio richiesto dipende dalle circostanze concrete.

  • Regole sull'onere della prova nel contenzioso tributario

    Restano riservati a quest'ultima fase l'onere dell'Ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto.

    La corretta indicazione del criterio nell'avviso non esonera l'Amministrazione dall'onere di dimostrarne in giudizio l'effettiva applicabilità e la fondatezza del maggior valore accertato.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento non è necessariamente nullo perché non contiene già tutti i documenti o gli elementi probatori utilizzati dall'Amministrazione, purché indichi chiaramente il criterio di determinazione della maggiore imposta e consenta una difesa effettiva.
  • La motivazione delimita anche l'oggetto del successivo processo: l'Ufficio può provare in giudizio i presupposti del criterio indicato, ma non dovrebbe sostituire il criterio originario con ragioni completamente nuove.
  • Nel contenzioso, l'Amministrazione deve dimostrare concretamente che il criterio scelto è applicabile al caso e che il maggior valore è corretto; il contribuente può contestare tale prova producendo valori comparabili, perizie, dati di mercato o altri parametri estimativi.
  • È quindi necessario distinguere tra motivazione dell'atto e prova della pretesa: la prima deve essere presente e comprensibile già nell'avviso, mentre la seconda può essere sviluppata e documentata nella fase processuale.

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