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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11184/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un sollecito di pagamento relativo a contributi di bonifica e irrigazione per l'anno 2019. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente e la decisione era stata confermata in appello, sul rilievo che il sollecito rinviava a un precedente avviso di pagamento non provato come conosciuto dalla destinataria e che, quindi, l'atto era carente di motivazione per relationem. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la contribuente, prima della scadenza del termine per impugnare il sollecito, aveva ottenuto copia dell'avviso di pagamento mediante accesso agli atti e aveva quindi conosciuto in modo completo la pretesa; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c., applicabile nel processo tributario tramite l'art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, assumendo che la successiva conoscenza dell'avviso avrebbe comunque sanato l'eventuale difetto di motivazione del sollecito per raggiungimento dello scopo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondato il primo motivo, perché la sentenza di appello aveva già considerato che la conoscenza sopravvenuta dell'avviso, ottenuta dalla contribuente su sua iniziativa, non sanava il vizio originario del sollecito impugnato; perciò non vi era alcun omesso esame di un fatto decisivo. Ha dichiarato infondato anche il secondo motivo, aderendo all'orientamento secondo cui il difetto di motivazione dell'atto impositivo non è sanabile per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., poiché la motivazione serve a garantire al contribuente una difesa certa e a delimitare il thema decidendum. Ha inoltre precisato che il rinvio dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992 riguarda solo le norme processuali compatibili con il rito tributario e non consente di applicare l'art. 156 c.p.c. alla sanatoria delle nullità motivazionali dell'atto tributario. Nessuna statuizione sulle spese, perché la contribuente è rimasta intimata; è stato anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame è escluso quando il fatto asseritamente trascurato sia già stato considerato dalla sentenza impugnata o non sia decisivo rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge è stata ritenuta infondata perché la disciplina invocata non consente di sanare il difetto originario di motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 156 c.p.c.

    La sanatoria per raggiungimento dello scopo non si applica al vizio di motivazione dell'atto tributario, poiché la funzione della motivazione è anche quella di delimitare il thema decidendum e di assicurare una difesa consapevole al contribuente.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile opera solo per le disposizioni compatibili con il processo tributario e non estende all'atto impositivo le regole di sanatoria proprie del processo civile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere compiutamente la pretesa impositiva già dall'atto impugnato; la motivazione per relationem è legittima solo se l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile in modo effettivo dal destinatario.
  • Il successivo reperimento, da parte del contribuente, dell'atto presupposto non sana il vizio originario del provvedimento impositivo privo di adeguata motivazione, quando tale vizio abbia inciso sulla possibilità di una difesa immediata e consapevole.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. non è utilizzabile per colmare le nullità motivazionali dell'atto tributario, perché la motivazione non ha una funzione meramente formale ma serve a delimitare l'oggetto del contendere e a garantire il diritto di difesa.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la sentenza impugnata abbia già preso in considerazione il fatto o abbia fondato la decisione su una ratio incompatibile con l'assunto del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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