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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36010/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione una plusvalenza ritenuta non dichiarata derivante dalla vendita di un terreno edificabile. La contribuente aveva in precedenza utilizzato la procedura di rideterminazione del valore del terreno prevista dall'art. 7 della L. n. 448/2001, mediante perizia giurata e versamento dell'imposta sostitutiva, ma nell'atto di vendita aveva indicato un corrispettivo inferiore al valore periziato. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 6, L. n. 448/2001, in relazione agli artt. 67 e 68 TUIR e all'art. 360, n. 3 c.p.c. Secondo la ricorrente, il valore rideterminato con perizia costituirebbe il valore normale minimo di riferimento e la mancata indicazione di tale valore nell'atto di vendita comporterebbe la decadenza dal beneficio fiscale e consentirebbe l'accertamento della plusvalenza secondo il valore storico del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, per i terreni edificabili o agricoli, l'indicazione nell'atto di vendita di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato tramite perizia giurata non comporta la decadenza dal beneficio dell'imposta sostitutiva già versata, né consente all'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza assumendo il valore storico del bene. La sentenza impugnata è stata quindi confermata. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della parte intimata. È stato inoltre dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 448/2001

    La rideterminazione del valore del terreno mediante perizia giurata e pagamento dell'imposta sostitutiva non viene meno se nell'atto di vendita è indicato un prezzo inferiore al valore periziato; il mancato richiamo di tale valore nell'atto non comporta decadenza dal beneficio.

  • art. 67 d.P.R. n. 917 del 1986

    Disciplina la rilevanza delle plusvalenze da cessione di terreni edificabili e agricoli; il valore rideterminato ex art. 7 L. n. 448/2001 incide sul regime di tassazione della plusvalenza.

  • art. 68 d.P.R. n. 917 del 1986

    È invocato dall'Amministrazione quale criterio ordinario di determinazione della plusvalenza, ma la Corte esclude che possa operare nel senso prospettato dal ricorrente in presenza della validamente effettuata rideterminazione del valore.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale disposizione che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il contribuente ha validamente rideterminato il valore di un terreno tramite perizia giurata e ha versato l'imposta sostitutiva prevista dalla legge, la successiva vendita a prezzo inferiore non determina decadenza dal beneficio fiscale.
  • Il valore periziato non assume, per effetto dell'art. 7 L. n. 448/2001, la funzione di prezzo minimo legale la cui mancata indicazione nell'atto di cessione faccia scattare automaticamente un potere di accertamento dell'Amministrazione sul valore storico del bene.
  • In tema di plusvalenze immobiliari, la disciplina della rivalutazione del terreno opera come regime speciale che incide sulla determinazione della base imponibile e preclude l'accertamento della plusvalenza secondo il valore originario del bene nei casi in cui la procedura sia stata regolarmente perfezionata.

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