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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46248/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida del G.I.P. avverso il DASPO emesso dal Questore di Perugia: 1) nullità per omesso rilascio degli atti acquisiti ai fini della convalida (art. 178 lett. c) c.p.p.), lamentando di non aver potuto visionare la richiesta di convalida e gli atti prima di depositare memorie difensive; 2) carenza ed erroneità della motivazione nella parte in cui si sarebbe ritenuta inesistente documentazione a riscontro delle deduzioni difensive e si sarebbe fondato il giudizio di pericolosità su circostanze non veritiere (tra cui refrattarietà al rispetto dei divieti e precedenti), nonostante produzioni documentali quali decreti penali, sentenze assolutorie e provvedimenti di revoca di precedenti DASPO.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo: è stato affermato che il termine minimo di 48 ore per esercitare il diritto di difesa impone che l'interessato possa accedere agli atti, ma grava sull'interessato l'onere di attivarsi tempestivamente (presso Questura, Procura o cancelleria) e di dimostrare concretamente i tentativi infruttuosi di accesso; il ricorrente non ha provato di essersi attivato adeguatamente, limitandosi a una richiesta generica via e-mail. Sul secondo motivo: la motivazione del G.I.P. è stata ritenuta congrua e logicamente fondata; la ricostruzione fattuale (identificazione durante scontri, bastone in mano, immagini di videosorveglianza) e la valutazione della pericolosità - anche alla luce di precedenti di polizia e di DASPO pregressi - sono state ritenute corrette. Non è stata provata documentalmente la revoca di tutti i DASPO antecedenti. Conseguentemente il provvedimento di convalida è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401 (art. 6)

    Disciplina il DASPO e la procedura di convalida per l'obbligo di presentazione; distingue la competenza del Questore per il divieto di accesso (misura interdittiva) dalla convalida giudiziale dell'obbligo di presentazione attinente alla libertà personale; individua i presupposti della misura (necessità/urgenza, pericolosità concreta, attribuibilità delle condotte, congruità della durata).

  • codice di procedura penale

    art. 178 lett. c), art. 606 comma 1 lett. c), art. 616

    Art. 178 lett. c): prevede la nullità per omissione del rilascio di atti quando ciò impedisca l'esercizio del contraddittorio; art. 606(ricorso per cassazione) citato per i motivi di censura; art. 616 autorizza la condanna alle spese del ricorrente in cassazione. La Corte ha applicato il principio che la mancata consegna degli atti può determinare nullità solo se l'interessato dimostra di aver tentato tempestivamente e senza esito gli accessi necessari.

  • giurisprudenza della Cassazione

    più sentenze richiamate (es. Sez. 3 n. 20366/2020, n. 6440/2016, n. 29301/2015, ecc.)

    Orientamenti consolidati: la convalida non può precedere il decorso di 48 ore dalla notifica quando incide sulla libertà personale; l'interessato ha diritto al "contraddittorio cartolare" e all'accesso agli atti, ma deve attivarsi tempestivamente e provare eventuali impossibilità materiali di accesso; la valutazione della pericolosità può fondarsi su precedenti di polizia e DASPO non documentalmente revocati.

Massime di principio

  • Il destinatario di un DASPO deve attivarsi immediatamente e specificamente per ottenere accesso agli atti (presso Questura, Procura o cancelleria del G.I.P.) se intende esercitare un’efficace difesa entro il termine di 48 ore: richieste generiche via e-mail possono essere insufficienti.
  • Spetta al ricorrente provare di aver compiuto, senza esito, concreti tentativi di accesso agli atti; senza prova dei tentativi infruttuosi la Corte riterrà validi i termini e le decisioni del G.I.P.
  • La convalida giudiziale riguarda in particolare l'obbligo di presentazione (libertà personale) e non il divieto di accesso, che resta di competenza del Questore; tuttavia, il giudice verifica i presupposti generali (necessità/urgenza, pericolosità, attribuibilità e congruità della durata).
  • La pericolosità può essere valutata anche sulla base di precedenti di polizia e di DASPO pregressi; se il destinatario vuole che tali precedenti non siano considerati deve produrre documentazione probante (es. provvedimenti di revoca o sentenze) in tempo utile.
  • In situazioni analoghe è fondamentale produrre e allegare tempestivamente documenti che smentiscano la pericolosità (sentenze assolutorie, decreti di estinzione, provvedimenti di revoca) e conservare prova dei contatti o accessi richiesti agli uffici per poterli esibire in eventuali impugnazioni.

Testo integrale

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