Corte di giustizia, Sentenza C-134/23
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 ottobre 2024. — Somateio «Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges» e Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia «Ypostirixi Prosfygon sto Aigaio» contro Ypourgos Exoterikon e Ypourgos Metanastefsis kai Asylou. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias. — Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 38 – Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Concetto di “paese terzo sicuro” – Qualificazione della Repubblica di Turchia come “paese terzo sicuro” – Riammissione dei richiedenti protezione internazionale nel paese terzo – Diniego. — Causa C-134/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito l’interpretazione dell’articolo 38 della direttiva 2013/32 in relazione alla qualificazione della Turchia come paese terzo sicuro per talune categorie di richiedenti. Ha stabilito che la sospensione, di fatto, delle riammissioni da parte del paese terzo non impedisce allo Stato membro di mantenere una designazione generale di sicurezza. Tuttavia, se il paese terzo non ammette o riammette in concreto i richiedenti, lo Stato membro non può dichiarare inammissibili le domande e deve assicurare un esame individuale conforme alla direttiva.
Paese terzo sicuro: la designazione generale di un paese come sicuro non è preclusa dalla sospensione, di fatto, delle riammissioni dei richiedenti protezione internazionale.
La questione giuridica
Se l’articolo 38 della direttiva 2013/32/UE, letto alla luce dell’articolo 18 della Carta, osti a una normativa nazionale che designa un paese terzo come generalmente sicuro per determinate categorie di richiedenti protezione internazionale, quando tale paese, pur essendo giuridicamente obbligato alla riammissione, abbia in pratica sospeso in modo generale e per lungo tempo le riammissioni; e, in subordine, se l’effettiva riammissione sia condizione per l’atto regolamentare di designazione, per il rigetto individuale o solo per l’esecuzione.
Principio di diritto
L’articolo 38 della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 18 della Carta, non osta a che uno Stato membro designi con atto generale un paese terzo come generalmente sicuro per determinate categorie di richiedenti protezione internazionale anche se, nella pratica, quel paese abbia sospeso l’ammissione o la riammissione di tali richiedenti, purché restino garantite le tutele previste dalla direttiva: in tal caso la domanda non può essere respinta come inammissibile sulla base del solo concetto di paese terzo sicuro, né l’esame può essere indebitamente differito, ma deve comunque essere assicurata una procedura conforme ai principi e alle garanzie del capo II della direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2013/32/UE
- Articolo 31 direttiva 2013/32/UE
- Articolo 33 direttiva 2013/32/UE
- Articolo 35 direttiva 2013/32/UE
- Articolo 38 direttiva 2013/32/UE
- Direttiva 2011/95/UE
- Regolamento (UE) n. 604/2013
- Regolamento (UE) 2024/1348
- Decisione 2014/252/UE
- Decisione (UE) 2016/551
Paese terzo sicuro e sospensione delle riammissioni
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato greco) sulla validità di decreti interministeriali che designano la Repubblica di Turchia come "paese terzo sicuro" per alcune categorie di richiedenti protezione internazionale. Il contenzioso nasce dal fatto che la Turchia, pur essendo vincolata da un obbligo giuridico di riammissione, avrebbe sospeso da tempo le riammissioni nel proprio territorio.
Fatti e procedimento principale
Due soggetti operanti a favore dei rifugiati hanno impugnato il secondo decreto interministeriale greco, sostenendo che la designazione della Turchia come paese terzo sicuro fosse incompatibile con l’articolo 86 della legge greca di recepimento e con l’articolo 38 della direttiva 2013/32. Il giudice del rinvio ha respinto la censura relativa all’assenza di un obbligo giuridico di riammissione, ritenendo invece controverso se l’effettiva e attuale mancata riammissione impedisse la designazione generale del paese come sicuro.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/32, che consente di dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale quando un paese terzo è qualificato come paese terzo sicuro ai sensi dell’articolo 38. Quest’ultimo richiede, al paragrafo 1, il rispetto di specifici criteri sostanziali nel paese terzo; al paragrafo 2 prevede che il diritto nazionale disciplini il legame tra richiedente e paese terzo, i metodi di applicazione del concetto e l’esame individuale; al paragrafo 4 stabilisce che, se il paese terzo non concede l’ingresso, gli Stati membri devono garantire una procedura conforme al capo II della direttiva.
La Corte menziona inoltre il diverso regime del "paese di primo asilo" di cui all’articolo 35, che invece richiede espressamente che il richiedente sia riammesso nel paese interessato. È richiamato anche l’articolo 18 della Carta, che tutela il diritto di asilo, e l’accordo di riammissione UE-Turchia del 2013, concluso con decisione 2014/252/UE e attuato, per l’articolo 4, dal 1° giugno 2016 in forza della decisione (UE) 2016/551.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che l’articolo 38 della direttiva 2013/32 consente agli Stati membri di designare con atto di portata generale un paese terzo come generalmente sicuro per determinate categorie di richiedenti. Questa conclusione discende dal testo dell’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), che menziona espressamente la possibilità di una "designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri", nonché dai considerando 44 e 46.
La Corte precisa poi che la norma non subordina la validità della designazione generale alla circostanza che il paese terzo ammetta o riammetta effettivamente i richiedenti nel proprio territorio. L’effettiva riammissione non figura tra le condizioni dell’articolo 38, paragrafo 2, e il paragrafo 4 presuppone anzi che il paese terzo possa rifiutare l’ingresso, imponendo in tal caso allo Stato membro di riattivare una procedura conforme alle garanzie del capo II.
Il confronto con l’articolo 35 conferma la distinzione: per il paese di primo asilo, la riammissione effettiva è espressamente richiesta; per il paese terzo sicuro, invece, la direttiva non la pone come requisito per la designazione. La Corte aggiunge che questa lettura non compromette l’obiettivo di celerità della direttiva, perché quando il paese terzo non ammette o riammette i richiedenti, lo Stato membro non può utilizzare il concetto di paese terzo sicuro per dichiarare inammissibile la domanda e deve invece procedere all’esame individuale nel rispetto dei termini dell’articolo 31.
Decisione e portata pratica
La Corte risponde quindi che l’articolo 38 della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 18 della Carta, non osta alla normativa di uno Stato membro che designi un paese terzo come generalmente sicuro per determinate categorie di richiedenti protezione internazionale, anche se quel paese abbia sospeso in via generale e senza prospettive prevedibili le riammissioni. Restano però fermi gli obblighi procedurali di esame della domanda quando il richiedente non possa essere concretamente ammesso o riammesso nel paese terzo.
Poiché la risposta al primo quesito era sufficiente per definire la controversia, la Corte non ha esaminato le seconde e terze questioni pregiudiziali.
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