Cassazione Penale, Sentenza n. 28602/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due indagate raggiunte da ordinanza cautelare per una serie di reati connessi a un episodio di omicidio ai danni di un'anziana, seguito da rapina, autoriciclaggio, indebito utilizzo di carta di pagamento e calunnia. Secondo l'ipotesi accusatoria, le due avrebbero agito in concorso: avrebbero somministrato benzodiazepine alla vittima, l'avrebbero poi soffocata e, subito dopo, si sarebbero impossessate di gioielli e denaro, vendendo poi i beni sottratti e usando parte del ricavato; inoltre una delle due avrebbe utilizzato indebitamente una carta Postamat e avrebbe calunniato due terzi. Il ricorso della prima indagata contesta: la gravità indiziaria sull'omicidio; l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, richiamando incensuratezza, condizioni familiari e lavorative; la nullità dell'ordinanza per mancato interrogatorio preventivo; l'inadeguatezza della custodia in carcere, chiedendo gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorso della seconda indagata contesta: la tenuta dei gravi indizi di colpevolezza; la sussistenza delle esigenze cautelari e del pericolo di inquinamento/reiterazione; il divieto di custodia in carcere per madre di figlia minore di sei anni; l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da una coindagata, assunta senza gli avvisi di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi complessivamente infondati, qualificando alcuni motivi come inammissibili perché diretti a una rivalutazione del merito. Ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale del riesame sia sui gravi indizi, sia sulle esigenze cautelari, sia sulla scelta della misura custodiale in carcere. Ha inoltre escluso la nullità per mancato interrogatorio preventivo, richiamando la disciplina speciale applicabile ai reati più gravi contestati e la giurisprudenza sul regime dell'interrogatorio cautelare in presenza di pluralità di reati. Infine, ha respinto anche la doglianza sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni della coindagata, ritenendo il motivo non autosufficiente e comunque non decisivo rispetto all'impianto indiziario complessivo. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 575 c.p.
Norma base dell'omicidio volontario contestato in concorso.
art. 576, comma 1, n. 1 c.p.
Aggravante connessa alla commissione dell'omicidio per eseguire un altro reato, nella specie la rapina.
art. 577, comma 1, n. 3 c.p.
Aggravante della premeditazione, ritenuta nella pianificazione del delitto.
art. 577, comma 2 c.p.
Aggravante soggettiva riferita al rapporto di parentela-affinità con la vittima, per una delle indagate.
art. 628 c.p.
Norma della rapina, contestata in concorso e con aggravanti specifiche.
art. 648-ter.1 c.p.
Autoriciclaggio contestato per l'impiego dei proventi illeciti al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.
art. 493-ter c.p.
Indebito utilizzo di strumenti di pagamento contestato a una delle indagate.
art. 367 c.p.
Calunnia contestata per avere attribuito falsamente il reato a terzi innocenti e per avere indotto il coniuge a denunciare.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Usato per denunciare violazione di legge in tema di esigenze cautelari e applicazione della misura.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Invocato per la dedotta nullità derivante dal mancato interrogatorio preventivo e da asserite violazioni procedimentali.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato per vizi di motivazione, travisamento della prova e illogicità della motivazione.
art. 274 c.p.p.
Norma sulle esigenze cautelari, richiamata in particolare per il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio.
art. 275 c.p.p.
Norma sulla scelta e proporzione della misura cautelare; la Corte conferma la custodia in carcere come misura adeguata.
art. 275, comma 3 c.p.p.
Richiamato dalla difesa per sostenere l'adeguatezza di una misura meno afflittiva, ma ritenuto non violato.
art. 275, comma 4 c.p.p.
Invocato per il divieto di custodia in carcere per madre convivente di prole di età non superiore a sei anni; la Corte ne esclude l'operatività nel caso concreto.
art. 291, comma 1-quater c.p.p.
Norma sull'interrogatorio preventivo; la Corte ritiene che, per i reati più gravi contestati e per la pluralità di capi, la regola derogatoria non imponesse l'adempimento invocato.
art. 292, comma 3-bis c.p.p.
Richiamato nel motivo di nullità dell'ordinanza cautelare, senza accoglimento.
art. 294 c.p.p.
Richiamato come interrogatorio successivo di garanzia, ritenuto compatibile con la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
art. 63 c.p.p.
Invocato per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza avvisi a soggetto poi qualificato come indagato di reato connesso.
art. 64 c.p.p.
Richiamato dalla difesa per sostenere la mancata corretta qualifica della persona sentita e quindi l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni.
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Richiamato per la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, non incidendo sul merito del ricorso.
art. 52, comma 1 d.lgs. 196/2003
Richiamato per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per la sintetica enunciazione dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari personali la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del compendio indiziario o delle condizioni soggettive dell'indagato, ma può solo verificare la correttezza giuridica della decisione e l'assenza di manifesta illogicità della motivazione.
- La censura sui gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se individua specifiche violazioni di legge o macroscopiche illogicità; è invece inammissibile quando mira, anche sotto veste di travisamento o violazione delle norme sulla motivazione, a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio.
- In tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione può essere desunto dalla gravità e modalità del fatto, dal movente economico, dalla spregiudicatezza della condotta e da elementi di inaffidabilità processuale dell'indagato, purché la motivazione sia concreta e attuale.
- La scelta della custodia in carcere è legittima quando il giudice motivi in modo non meramente assertivo l'inadeguatezza di misure meno afflittive, valorizzando la particolare gravità del fatto e il rischio di nuove condotte analoghe non altrimenti fronteggiabile.
- Il divieto o la deroga dell'interrogatorio preventivo va valutato alla luce della complessiva domanda cautelare e della disciplina speciale applicabile ai reati più gravi contestati; in presenza di pluralità di reati con diverso regime, prevale la regola legata al titolo più grave ove il legislatore vi ricolleghi la deroga.
- La deduzione di inutilizzabilità di una dichiarazione non basta, da sola, a travolgere l'intero provvedimento cautelare: occorre confrontarsi con il complessivo impianto motivazionale e dimostrare che, espunta la prova contestata, residui una motivazione insufficiente o illogica secondo una vera prova di resistenza.
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