Cassazione Penale, Sentenza n. 7440/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo (somma di €106.804,32) disposto dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania. La ricorrente contestava la carenza di autonoma e corretta valutazione del "fumus" dei reati (cap. 58 e 387 dell'imputazione provvisoria) da parte del GIP e denunciava l'illegittima integrazione della motivazione da parte del Tribunale del riesame: in particolare sosteneva l'assenza di collegamento probatorio tra le risultanze investigative e la posizione della società (mancata coincidenza temporale, mancanza di riferimenti nelle intercettazioni, inesistenza di rapporti/consulenze con la Tax&Legal negli anni indicati, e mancata rilevanza delle attestazioni di svolgimento corsi), nonché che il Tribunale avrebbe sopperito con nuova motivazione non presente nell'atto genetico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché diretto a censurare vizi della motivazione e non violazioni di legge: il rimedio avverso provvedimenti di sequestro preventivo o probatorio in Cassazione è ammesso unicamente per violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenesse adeguata motivazione, coerente con le risultanze investigative (tra cui intercettazioni che evidenziavano un "accordo criminoso" per la vendita di documentazione attestante crediti d'imposta e le carenze strutturali/operative della Tax & Legal nel fornire il servizio di formazione), e che le censure della difesa fossero generiche e non ancorate a specifici atti d'indagine. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato; il ricorrente è stato condannato al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese del procedimento (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Codice penale
artt. 81, 110, 483, 453, 459
Norme sostanziali che individuano i reati contestati (concorrente, falsità in atti, ecc.) e costituivano la base dell'imputazione e quindi del fumus del reato per la misura cautelare
D.P.R. 445/2000
Richiamato in relazione a falsità o dichiarazioni mendaci in documenti amministrativi (rilevante ai fini delle contestazioni sulla veridicità delle attestazioni)
D. Lgs. 239/2010
Norma connessa agli obblighi tributari e alle fattispecie sanzionate, richiamata tra le contestazioni penali collegate all'utilizzo di crediti
D. Lgs. 74/2000
Rilevante per gli illeciti tributari contestati e per la qualificazione delle condotte oggetto di sequestro
Disp. att. c.p.p.
Limite alla materia oggetto del ricorso in Cassazione e richiamo alle modalità di esposizione dei motivi nella fase di impugnazione
Codice di procedura penale
art. 125; art. 324, co. 7 in riferimento ad art. 309, co. 9; art. 606, co. 1, lett. e; art. 616
Art. 125 e norme richiamate usate dalla ricorrente per censurare il procedimento; art. 606 statuisce i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione (rilevanza dei motivi di diritto), mentre art. 616 disciplina la sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) in caso di ricorso manifestamente infondato
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo/probatorio è ammesso solo per violazioni di legge: censure basate su vizi di motivazione generici sono, di regola, inammissibili.
- Per il fumus commissi delicti il giudice del riesame deve dare una motivazione, anche sommaria, che colleghi le risultanze investigative all'impostazione accusatoria; non è richiesta la valutazione nel merito né la definitivezza della prova, ma deve emergere la plausibilità della prospettazione accusatoria.
- Se il provvedimento originario (GIP) presenta carenze, il Tribunale del riesame può comunque fornire autonomo apparato motivazionale; la Corte di Cassazione verifica che l'insieme delle motivazioni sia coerente e non manifestamente illogico.
- Attacchi generici alla motivazione senza indicazione di specifici atti, omissioni o contraddizioni non sono idonei in sede di legittimità: è necessario mostrare concretamente in cosa consista la violazione di legge o l'insufficienza motivazionale radicale.
- Ricorsi manifestamente infondati comportano sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) e condanna alle spese processuali.
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