Sentenza del 22/12/2016 n. 26709 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato l'IVA ritenuta dovuta per l'anno 2000, in ragione dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA da parte del de cuius. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimo l'accertamento induttivo, considerando la mancata dichiarazione IVA, la mancata registrazione delle liquidazioni periodiche e le irregolarità della contabilità. La contribuente ha proposto cinque motivi di ricorso, contestando, tra l'altro, l'omessa pronuncia, l'insufficiente motivazione, l'illegittimità dell'accertamento induttivo, il mancato riconoscimento dell'IVA detraibile sugli acquisti e la natura sanzionatoria della pretesa, che avrebbe dovuto essere intrasmissibile all'erede.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che vi fosse una pronuncia implicita sulla legittimità dell'accertamento induttivo; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché non decisivi o non coerenti con il contenuto della sentenza impugnata; ha accolto il quarto motivo, stabilendo che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare concretamente se sussistessero i requisiti sostanziali per la detrazione dell'IVA sugli acquisti e se le irregolarità contabili impedissero all'Amministrazione di controllarli. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza regionale è stata cassata limitatamente al profilo accolto e la causa è stata rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo in diversa composizione.
Norme richiamate
Art. 55, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972
se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale
La mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA consente all'Ufficio di procedere ad accertamento induttivo. Tuttavia, nel determinare l'imposta dovuta, occorre comunque verificare l'eventuale IVA detraibile, purché siano provati i relativi requisiti sostanziali.
Art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972
Disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti. La detrazione non può essere esclusa automaticamente per una mera irregolarità formale, se il contribuente dimostra la sussistenza dei requisiti sostanziali e l'Amministrazione può effettuare i controlli necessari.
Art. 112 c.p.c.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata implica logicamente il rigetto della domanda o dell'eccezione, anche senza una specifica motivazione espressa.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione riguardanti, rispettivamente, violazioni di legge, nullità della sentenza o del procedimento e vizi della motivazione.
Articoli 18 e 22 della sesta direttiva 77/388/CE
Distinguono tra requisiti sostanziali del diritto alla detrazione e obblighi formali di contabilità, fatturazione e dichiarazione. La violazione di obblighi formali non comporta automaticamente la perdita della detrazione, salvo che renda impossibile provare i requisiti sostanziali o favorisca un'evasione.
Giurisprudenza della Corte di giustizia UE, cause C-590/13 Idexx, C-284/11 EMS-Bulgaria Transport e C-332/15 Astone
Il principio di neutralità dell'IVA impone di non negare la detrazione per sole irregolarità formali quando i requisiti sostanziali siano dimostrati e l'Amministrazione disponga delle informazioni necessarie. La detrazione può però essere negata quando le irregolarità impediscano il controllo o rivelino un comportamento fraudolento.
Cass., Sezioni Unite, n. 17757/2016
Anche in assenza della dichiarazione annuale, l'eccedenza IVA può essere riconosciuta se il contribuente dimostra il rispetto di tutti i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione e il credito è fatto valere entro i termini previsti.
Massime di principio
- La mancata presentazione della dichiarazione IVA legittima l'Amministrazione a ricorrere all'accertamento induttivo, soprattutto quando si accompagna a contabilità irregolare o inattendibile.
- L'accertamento induttivo non consente però di ignorare automaticamente l'IVA detraibile sugli acquisti: il giudice deve verificare la realtà delle operazioni, la soggettività passiva, l'inerenza agli affari imponibili e la documentazione disponibile.
- Le violazioni formali, come errori di registrazione o omessa dichiarazione, non eliminano necessariamente il diritto alla detrazione se i requisiti sostanziali sono dimostrabili e l'Amministrazione può svolgere i controlli.
- Se le irregolarità contabili sono così gravi da impedire la prova certa delle operazioni o da ostacolare il controllo fiscale, la detrazione può essere negata.
- In caso di successione, l'imposta dovuta dal contribuente può essere trasmessa all'erede, mentre le sanzioni personali normalmente non si trasmettono; tuttavia, la qualificazione della pretesa come imposta o sanzione dipende dalla sua effettiva natura.
- Quando la sentenza di merito non verifica i requisiti sostanziali della detrazione, la Cassazione può cassare la decisione e rinviare la causa per un nuovo esame, senza riconoscere automaticamente il credito al contribuente.
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