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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23496/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una revocatoria fallimentare dichiarata efficace nei confronti di rimesse bancarie effettuate in favore di una società poi assoggettata ad amministrazione straordinaria. In seguito, la procedura è stata definita con concordato fallimentare omologato, nel quale una società terza assuntrice si è accollata, tra l'altro, gli oneri relativi all'eventuale pagamento, in misura concordataria, dei crediti delle banche convenute nell'azione revocatoria. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza revocatoria, l'istituto di credito ha versato alla società assuntrice una somma che, secondo la sua ricostruzione, andava scomputata in base alla percentuale complessiva dovuta ai creditori chirografari; la società assuntrice ha poi intimato precetto per un importo ulteriore, riconoscendo alla banca un credito di rivalsa solo nella percentuale corrispondente alla quota già effettivamente corrisposta agli altri creditori chirografari. La banca ha proposto opposizione al precetto sostenendo che l'assuntore avrebbe dovuto corrisponderle la percentuale più alta prevista dal concordato per la soddisfazione finale dei creditori chirografari e, in ogni caso, che la Corte d'appello aveva alterato il thema decidendum violando l'art. 112 c.p.c. e applicato erroneamente gli artt. 70, 71, 124 e 135 l. fall. e l'art. 1321 c.c., perché il suo credito di rivalsa non poteva essere ridotto in ragione della mancata insinuazione al passivo e del momento in cui la revocatoria era divenuta definitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse solo in parte infondato e in parte inammissibile, escludendo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché la Corte territoriale è rimasta entro i limiti del petitum e della causa petendi, potendo qualificare giuridicamente i fatti e richiamare il contenuto del concordato per verificare la corretta quantificazione del credito. Ha inoltre dichiarato inammissibile il rilievo relativo all'art. 124, comma 4, l. fall. per difetto di interesse, poiché tale norma non è stata posta a base della decisione impugnata. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato complessivamente inammissibile perché non coerente con la ratio decidendi: la Corte d'appello non ha escluso in assoluto il credito di rivalsa, ma ha interpretato il concordato nel senso che l'assuntore si era impegnato a coprire solo la parte residua dei crediti chirografari, nella percentuale del 94,02% sul residuo 29,50%, e non il 99,90% sull'intero. La questione della pretesa non imputabilità del ritardo nell'insinuazione al passivo è stata ritenuta irrilevante, poiché la banca aveva agito direttamente nei confronti dell'assuntore e non della procedura; per la parte residua del credito, la Corte ha affermato che essa segue la sorte dei creditori non insinuati anteriori, restando a carico della società in amministrazione straordinaria, salvi gli effetti dell'esdebitazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice d'appello di decidere entro i limiti del petitum e della causa petendi sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti o di una diversa qualificazione giuridica, né di valorizzare elementi risultanti dagli atti non considerati dal primo giudice.

  • art. 70 l. fall.

    Richiamato come disposizione in tema di azione revocatoria e restituzione, ma non decisivo ai fini della soluzione della lite perché la controversia riguardava il rapporto con l'assuntore del concordato.

  • art. 71 l. fall.

    È evocato come norma che consente al soggetto che ha restituito quanto ricevuto a seguito di revoca di essere ammesso al passivo per il relativo credito; la Corte ritiene però irrilevante la questione dell'insinuazione tardiva perché la pretesa è rivolta all'assuntore e non alla procedura.

  • art. 101 l. fall.

    Richiamato dalla Corte territoriale per affermare la possibilità di far valere giudizialmente il credito in mancanza di inclusione nello stato passivo, ma la Cassazione non fonda su ciò la propria decisione.

  • art. 112 l. fall.

    Richiamato per sostenere la partecipazione del creditore insinuato tardivamente ai soli riparti successivi; la Cassazione reputa però la relativa questione non decisiva nel rapporto con l'assuntore.

  • art. 124, comma 4, l. fall.

    La limitazione della responsabilità dell'assuntore ai soli creditori ammessi viene considerata non rilevante nel caso concreto perché la Corte di merito non ha fondato la decisione su tale disposizione.

  • art. 1321 c.c.

    Evocato solo dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla natura e sul contenuto dell'impegno assunto nel concordato; non assume ruolo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 135 l. fall.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del concordato verso tutti i creditori anteriori; la Corte afferma che tale argomento non coglie la ratio della decisione impugnata.

  • art. 142 l. fall.

    Menionato solo con riferimento agli effetti dell'esdebitazione sulla sorte del credito residuo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo per la regolazione del contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato per l'introduzione del meccanismo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello e in cassazione, la violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice rimane entro i limiti del petitum e della causa petendi, pur fondando la decisione su una diversa ricostruzione dei fatti o su una diversa qualificazione giuridica.
  • Una censura è inammissibile per difetto di interesse se investe argomentazioni che il giudice di merito non ha posto a base della decisione impugnata.
  • Quando il tenore del concordato o della proposta di assunzione individua una percentuale di accollo riferita al residuo insoddisfatto dei crediti chirografari, l'obbligazione dell'assuntore va quantificata secondo quella specifica base di calcolo e non automaticamente secondo la percentuale finale complessiva di soddisfacimento dei creditori.
  • La questione della mancata o tardiva insinuazione al passivo può incidere nei rapporti con la procedura concorsuale, ma non è decisiva quando la pretesa del creditore è azionata direttamente nei confronti dell'assuntore che si è obbligato nei limiti risultanti dal concordato.
  • La parte residua del credito non soddisfatta secondo gli impegni dell'assuntore segue la disciplina dei creditori anteriori non insinuati, restando a carico della procedura, salvi gli effetti dell'esdebitazione.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioniTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

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