Cassazione Civile, Ordinanza n. 36598/2023 del 30/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha precisato che la rinuncia non aveva efficacia estintiva per difetto di espressa procura al difensore ex art. 390 c.p.c., ma che la rinuncia stessa manifestava comunque il definitivo venir meno dell’interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non si sono costituiti.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 1652/2020. Prima della decisione, il difensore ha depositato atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c., dichiarando che la parte non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio alla luce di una successiva ordinanza della Corte. La Corte ha rilevato che la rinuncia non era idonea a produrre l’estinzione perché la procura speciale allegata al ricorso conferiva poteri generici e non conteneva espressamente il potere di rinunciare agli atti del giudizio; tuttavia ha ritenuto che tale atto, unito alla manifesta perdita di interesse, determinasse l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Le parti intimate non hanno svolto difese.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
rinuncia al ricorso per cassazione e agli atti del procedimento
la rinuncia agli atti richiede un potere espressamente conferito al difensore nella procura speciale; un riferimento generico ai poteri di legge non basta a produrre l’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso da parte del difensore è efficace solo se la procura speciale gli attribuisce in modo espresso il potere di rinunciare agli atti del giudizio.
- La mancanza di un potere espresso di rinuncia nella procura impedisce l’estinzione automatica del processo, ma l’atto di rinuncia può comunque essere valorizzato come indice della definitiva sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- Quando sopravviene la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità, il ricorso va dichiarato inammissibile.
- Se le parti intimate non svolgono attività difensiva in cassazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Come è indicizzato
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