Cassazione Penale, Ordinanza n. 29181/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale. Ha ritenuto mancante l'interesse concreto a impugnare, poiché, secondo la giurisprudenza richiamata, il pubblico ministero può comunque procedere personalmente all'adempimento omesso oppure chiederne l'esecuzione all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, senza necessità di un accoglimento del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Nel procedimento a carico di un imputato, il GIP del Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova. Il procuratore generale proponeva ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di violazione di legge: secondo l'ufficio ricorrente, il giudice avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti alla Prefettura competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie obbligatorie previste in materia di circolazione stradale, richiamando l'art. 224-ter, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e l'art. 168-ter, comma 2, c.p.
Norme richiamate
art. 224-ter, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
richiamato dal ricorrente come norma che impone la trasmissione degli atti alla Prefettura per le sanzioni amministrative accessorie obbligatorie in materia stradale.
art. 168-ter, comma 2, c.p.
richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della messa alla prova e alla necessità di provvedere alle conseguenze amministrative accessorie.
art. 221, comma 2, cod. strada
evocato nel principio di diritto giurisprudenziale richiamato dalla Corte per escludere l'interesse concreto a impugnare del pubblico ministero quando l'omessa trasmissione degli atti possa essere eseguita direttamente o richiesta all'ufficio del giudice.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero contro la sentenza di non doversi procedere che abbia omesso la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per le sanzioni accessorie, quando tale adempimento possa essere eseguito dal medesimo pubblico ministero o richiesto all'ufficio del giudice.
- La mancanza di un provvedimento di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa non integra, di per sé, un interesse concreto e attuale all'impugnazione da parte del pubblico ministero se l'atto omesso è comunque recuperabile con iniziativa diretta dell'organo requirente.
- In materia di circolazione stradale, la tutela dell'interesse alla applicazione delle sanzioni amministrative accessorie non richiede necessariamente l'annullamento della sentenza impugnata quando l'omissione sia rimediabile in via amministrativa o mediante istanza all'ufficio giudiziario.
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