Sentenza n. 1651/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento dell’indennità di trasferimento e delle correlate indennità o rimborsi, nonché circolari interne che qualificavano i trasferimenti come effettuati a domanda
Esito
Favorevole al ricorrente (militari trasferiti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già assegnati alla Tenenza di Petralia Soprana, sono stati interessati dalla soppressione della sede disposta dall’amministrazione. Il Comando regionale li ha invitati a presentare istanza indicando la sede di gradimento e, sulla base delle istanze, li ha trasferiti presso altri reparti. L’amministrazione ha negato l’indennità prevista dall’art. 1 l. n. 86/2001, ritenendo che i trasferimenti fossero stati disposti a domanda. I ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. n. 86/2001 e l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, sostenendo che la causa effettiva dei trasferimenti fosse la soppressione della sede, cioè una scelta organizzativa dell’amministrazione, e non una libera esigenza personale dei militari. L’amministrazione ha sostenuto che le formali istanze di trasferimento escludessero l’esercizio di un potere autoritativo e dimostrassero la natura volontaria dei movimenti.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che le istanze presentate dai militari fossero state contestualmente richieste in occasione della soppressione della sede e fossero quindi indotte ed eterodeterminate dall’esigenza di limitare gli svantaggi derivanti dalla riorganizzazione amministrativa. La circostanza che i dipendenti abbiano indicato le sedi gradite non muta la causa sostanziale del trasferimento: a seguito della soppressione della sede di origine, il mutamento della sede di servizio era necessario e il reimpiego era riconducibile all’interesse organizzativo dell’amministrazione. I trasferimenti sono stati pertanto qualificati come d’autorità, con conseguente diritto all’indennità prevista dall’art. 1 l. n. 86/2001 e alle somme dovute per tale titolo. Il Ministero è stato condannato al pagamento dell’indennità, oltre interessi legali dalla maturazione del beneficio fino al soddisfo, senza rivalutazione monetaria, poiché l’emolumento ha natura indennitaria e non retributiva. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 1 l. n. 86/2001
Al personale ... trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.
La qualificazione del trasferimento come d’autorità dipende dalla causa sostanziale del movimento e dall’interesse perseguito, non dalla mera presenza di un’istanza del dipendente. Quando il trasferimento consegue alla soppressione della sede di servizio per una scelta organizzativa dell’amministrazione, esso conserva natura autoritativa anche se il dipendente è stato invitato a indicare la sede di gradimento.
art. 1, comma 1-bis, l. n. 86/2001
L’indennità ... nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa ... a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.
L’esclusione opera soltanto quando la nuova sede sia limitrofa secondo il criterio geografico del comune, cioè quando sia situata in un comune confinante con quello della sede di provenienza; non rileva la circoscrizione territoriale o organizzativa dell’ente di appartenenza.
Massime di principio
- Il trasferimento di un militare conseguente alla soppressione della sede di servizio è qualificabile come trasferimento d’autorità quando il mutamento di sede è imposto, nella sua causa sostanziale, da una scelta organizzativa dell’amministrazione e dalla necessità di ricollocare il personale.
- La presentazione di un’istanza di trasferimento e l’indicazione della sede gradita non escludono la natura d’autorità del trasferimento se l’istanza è stata sollecitata dall’amministrazione dopo la soppressione della sede e costituisce una modalità di gestione del necessario reimpiego del personale, anziché espressione di autonome esigenze personali.
- Ai fini dell’indennità prevista dall’art. 1 l. n. 86/2001, la qualificazione del trasferimento deve essere individuata in base alla ragione effettiva del movimento: è a domanda il trasferimento diretto a soddisfare esigenze personali del dipendente; è d’autorità quello determinato da esigenze organizzative e di pubblico interesse dell’amministrazione.
- La nozione di sede di servizio limitrofa prevista dall’art. 1, comma 1-bis, l. n. 86/2001 deve essere riferita al territorio comunale: l’indennità è esclusa quando la nuova sede si trovi in un comune confinante con quello della sede di provenienza, non in base alla circoscrizione territoriale dell’ente datore di lavoro.
- L’indennità di trasferimento ha natura indennitaria e non retributiva; in caso di condanna al pagamento spettano gli interessi legali dalla maturazione del beneficio fino al soddisfo, senza rivalutazione monetaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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