Sentenza del 17/05/2019 n. 3070 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Iva - Tributo armonizzato - Contraddittorio . Invalidità soggetta alla condizione che il contribuente assolva all'onere di elencare le ragioni che avrebbe potuto far valere in contraddittorio ove regolarmente attivato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento IVA relativo alle vendite online di supporti informatici effettuate tramite eBay tra San Marino e l'Italia, contestando: la violazione del diritto al contraddittorio e dello Statuto del contribuente; l'errata applicazione dell'art. 20 del d.m. 24 dicembre 1993, sostenendo che le spese di spedizione gravassero economicamente sugli acquirenti e non sulla società venditrice; l'inclusione nella base imponibile IVA del compenso per copia privata previsto dall'art. 71-septies della legge sul diritto d'autore.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto integralmente l'appello della società e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto infondata la doglianza sul contraddittorio, poiché la documentazione era stata acquisita legittimamente da eBay e la società aveva partecipato alla verifica della Guardia di finanza. Ha però escluso la debenza dell'IVA sulle operazioni contestate, rilevando che il trasporto, pur prenotato dalla società, era economicamente a carico degli acquirenti; la società agiva quindi come mandataria senza rappresentanza. Ha inoltre escluso il compenso per copia privata dalla base imponibile IVA, perché costituisce un onere legale destinato ai titolari dei diritti e non il corrispettivo diretto di una prestazione di servizi imponibile. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 3.000 euro per le spese del doppio grado di giudizio.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Non presente nel testo in forma integrale.
La violazione del contraddittorio non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto quando il contribuente abbia partecipato alla verifica e non dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
Art. 20 del d.m. 24 dicembre 1993
Le cessioni in base a cataloghi per corrispondenza e simili con trasporto a carico del cedente scontano l'imposta nel Paese di destinazione.
Nelle vendite a distanza, l'IVA è dovuta nel Paese di destinazione quando il trasporto è effettivamente a carico economico del cedente. È invece irrilevante che il cedente abbia materialmente organizzato o prenotato la spedizione se il costo viene addebitato all'acquirente.
Art. 13 del d.P.R. n. 633/1972
La base imponibile delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione.
La base imponibile IVA comprende gli oneri che costituiscono componenti del corrispettivo o che sono direttamente connessi alla cessione, ma non necessariamente somme imposte dalla legge a favore di terzi e prive di un rapporto diretto con una prestazione imponibile.
Art. 71-septies della legge n. 633/1941
Il compenso è commisurato alla capacità di registrazione dei supporti.
Il compenso per copia privata finanzia un equo ristoro per i titolari dei diritti d'autore e non rappresenta il corrispettivo di una specifica prestazione resa al produttore o all'importatore; pertanto non costituisce, secondo la sentenza, una componente imponibile IVA.
Art. 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA
Una prestazione di servizi è soggetta a IVA quando è effettuata a titolo oneroso.
L'imponibilità richiede un rapporto giuridico con prestazioni reciproche e un nesso diretto tra il servizio individualizzabile e il corrispettivo ricevuto. Un prelievo imposto dalla legge, collegato a un pregiudizio generale e non a una prestazione specifica, non soddisfa tale requisito.
Art. 24, paragrafo 1, della direttiva IVA
Non presente nel testo in forma integrale.
Il compenso per copia privata non costituisce il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi imponibile, poiché è destinato a compensare il pregiudizio derivante dalla riproduzione privata delle opere.
Art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e art. 57 del d.P.R. n. 633/1972
Non presenti nel testo in forma integrale.
Sono richiamati quali disposizioni relative ai termini per l'accertamento, senza che la decisione riporti una specifica statuizione su tali profili.
Massime di principio
- Per i tributi armonizzati come l'IVA, il contraddittorio endoprocedimentale è imposto dai principi dell'Unione europea; tuttavia, il contribuente che ne contesti l'omissione deve indicare concretamente quali difese, prove o argomentazioni avrebbe presentato e come esse avrebbero potuto incidere sull'esito dell'accertamento.
- Nelle vendite online a distanza, ai fini dell'IVA rileva soprattutto chi sopporta economicamente il costo del trasporto, non chi stipula il contratto con il corriere o organizza materialmente la spedizione.
- Un importo incluso nel prezzo o collegato alla vendita non è automaticamente imponibile IVA: occorre verificare se costituisca il corrispettivo diretto di una cessione o di una prestazione individualizzabile.
- I contributi o compensi imposti direttamente dalla legge a favore di soggetti terzi, destinati a compensare un danno o a finanziare una finalità generale, possono restare fuori dalla base imponibile IVA se manca un rapporto sinallagmatico diretto.
- La partecipazione del contribuente alle attività di verifica e la sottoscrizione del processo verbale possono escludere, in concreto, la contestazione di una lesione del contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 332 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 342 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 656 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 3050 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 3051 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 3054 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →