Cassazione Penale, Sentenza n. 44392/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Bonifati impugnava l'ordinanza con cui il GIP aveva revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' (sentenza di applicazione 19/01/2017, divenuta irrevocabile 09/02/2017) e aveva ripristinato la sanzione accessoria della sospensione della patente per un anno, motivando la revoca con il mancato avvio dei lavori da parte del condannato e con il presunto disinteresse dello stesso. Il ricorrente e la difesa censuravano l'ordinanza per errore di applicazione delle norme (artt. 665 c.p.p., 187 c.d.s. comma 8-bis) e per aver attribuito al condannato l'onere di attivare l'esecuzione della pena sostitutiva invece che all'autorita' competente. Il Collegio ha rilevato che non risultano negli atti notifica dell'ordine di esecuzione al Comune o al condannato e che, secondo giurisprudenza costante, e' l'autorita' giudiziaria/pubblico ministero che deve attivare la fase esecutiva trasmettendo l'estratto della sentenza e l'ordine di esecuzione all'ufficio competente; pertanto la revoca fondata sulla sola inerzia del condannato e' ingiustificata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Castrovillari, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per un nuovo esame. Il motivo centrale e' l'assenza di prova che il Pubblico ministero avesse adottato le iniziative necessarie per l'avvio dell'esecuzione (notifica dell'ordine di esecuzione e trasmissione all'ufficio comunale), sicche' la revoca della misura sostitutiva per presunta inerzia del condannato non poteva essere disposta.
Norme richiamate
art. 665 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella impugnazione; in generale disciplina relativa all'esecuzione delle misure: la Corte constata che l'interpretazione impugnata ha erroneamente fatto gravare sul condannato oneri che spettano all'autorita' giudiziaria.
art. 187, comma 8-bis, Codice della Strada
Richiamato nel ricorso; la disciplina della guida in stato di ebbrezza rinvia, quanto alla determinazione delle modalita' del lavoro di pubblica utilita', alle norme processuali che attribuiscono all'autorita' giudiziaria l'avvio dell'esecuzione.
art. 655 cod. proc. pen.
Stabilisce che il Pubblico ministero cura l'esecuzione delle sentenze di condanna: la Corte lo indica come organo competente ad avviare la procedura esecutiva della pena sostitutiva.
art. 661 cod. proc. pen.
Riguarda l'esecuzione di sanzioni sostitutive; la Corte lo include nel novero delle norme che attribuiscono alla Procura il compito di curare l'esecuzione.
D.Lgs. n. 274/2000, art. 43
Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita
Disciplina la procedura: la sentenza irrevocabile e' trasmessa per estratto alla Procura che emette l'ordine di esecuzione e lo trasmette all'ufficio comunale o all'Arma; l'organo di polizia deve consegnare copia al condannato e ingiungerne l'osservanza. La Corte applica questo complesso procedurale per ritenere che l'onere di attivare l'esecuzione non grava sul condannato.
art. 44 D.Lgs. n. 274/2000
Richiamato per la possibilita' che il Pubblico ministero chieda al giudice la modifica delle modalita' di esecuzione qualora l'ente convenzionato non sia piu' operativo; conferma il potere/compito della Procura di sollecitare adattamenti esecutivi.
Decreto del Ministero della Giustizia 26/03/2001, art. 5
Norme operative per la determinazione delle modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita'; la Corte lo richiama per consolidare il quadro normativo che assegna compiti all'autorita' pubblica nell'esecuzione.
art. 186-bis Codice della Strada
Collegamento normativo richiamato dalla Corte: in materia di guida in stato di ebbrezza la determinazione delle modalita' di lavoro di pubblica utilita' segue la disciplina processuale, e pertanto non impone incombenti al condannato di attivare l'esecuzione.
Massime di principio
- La responsabilita' di avviare l'esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' incombe sull'autorita' pubblica (Pubblico ministero/Procura), non sul condannato; prima di revocare la misura per mancata esecuzione il giudice deve verificare che la Procura abbia svolto le attivita' previste (trasmissione dell'estratto, ordine di esecuzione, notifiche).
- L'assenza in atti della notifica dell'ordine di esecuzione o della trasmissione all'ente designato rende illegittima la revoca della misura sostitutiva per presunta inerzia del condannato.
- Se l'ente indicato nella sentenza non puo' o non vuole accogliere il condannato, spetta alla Procura chiedere al giudice la modifica delle modalita' di esecuzione o individuare altro ente, non al condannato trovare da solo una soluzione.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente le verifiche compiute sulle iniziative della Procura prima di determinare conseguenze nei confronti del condannato; decisioni fondate su mere attestazioni di mancata presentazione senza esito probatorio delle notifiche sono vulnerabili.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe chiedere l'acquisizione degli atti relativi all'esecuzione (estratto di sentenza trasmesso, ordine di esecuzione, notifiche all'ente e al condannato) e, in mancanza, proporre impugnazione avverso provvedimenti revocatori chiedendo l'annullamento e il rinvio per mancata attivazione da parte della Procura.
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