Cassazione Civile, Ordinanza n. 19643/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi venditore)
La controversia
La controversia trae origine da una compravendita immobiliare del 14 maggio 1973, poi oggetto di un lungo giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato che aveva pronunciato la rescissione del contratto ai sensi dell'art. 1448 c.c. Dopo il giudicato, gli eredi del venditore hanno introdotto un nuovo giudizio ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo la restituzione dei cespiti immobiliari trasferiti e dei frutti civili maturati. Il Tribunale aveva accolto la domanda di restituzione dei beni e riconosciuto i frutti solo nei limiti della prescrizione quinquennale; la Corte d'Appello aveva confermato la restituzione e, in accoglimento dell'appello incidentale, aveva ampliato il periodo utile per i frutti, ritenendo applicabile la prescrizione decennale. Nel ricorso per cassazione la parte acquirente ha dedotto violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., sostenendo che la domanda di rimborso del prezzo fosse già stata proposta in primo grado, come emergeva dalle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta, e che la Corte d'Appello avesse errato nel considerarla domanda nuova, introdotta solo in appello. La ricorrente ha inoltre sostenuto che la rescissione non potesse produrre effetti senza contestuale restituzione del prezzo e ha richiamato il precedente giudicato che, secondo la sua lettura, avrebbe subordinato la rescissione alla restituzione delle somme pagate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la Corte territoriale aveva interpretato gli atti di primo grado escludendo che la domanda di restituzione del prezzo fosse stata effettivamente proposta in quella sede, sicché non vi era omessa pronuncia del Tribunale. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza ex art. 345 c.p.c., poiché la domanda era stata considerata nuova e quindi tardiva in appello, con valutazione rimessa al giudice di merito. La Corte ha poi rilevato che la sentenza passata in giudicato n. 8757/2000 aveva già disciplinato la restituzione del prezzo, disponendo la condanna alla restituzione previa prova dell'effettivo pagamento e nei limiti del quantum dimostrato; tale autonoma ratio decidendi non era stata specificamente censurata dalla ricorrente, con conseguente inammissibilità del motivo anche per difetto di interesse. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
Norma utilizzata per l'introduzione del procedimento sommario di cognizione nel giudizio di primo grado volto alla restituzione dei beni e dei frutti.
art. 1448 c.c.
Richiamato come base della precedente pronuncia di rescissione della compravendita per lesione; la Corte ne conferma gli effetti restitutori nei limiti già stabiliti dal giudicato.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è respinta perché il giudice di merito aveva interpretato gli atti escludendo che la domanda di rimborso fosse stata proposta in primo grado.
art. 345 c.p.c.
La domanda di restituzione del prezzo è stata considerata nuova in appello e quindi non proponibile per la prima volta in quel grado.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Invocato come parametro del vizio processuale denunciato in cassazione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Invocato come parametro del vizio di violazione di legge denunciato in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. è infondata quando il giudice di merito abbia effettivamente interpretato gli atti di causa e abbia escluso, con accertamento di fatto, la proposizione della domanda asseritamente non esaminata.
- La censura ex art. 345 c.p.c. non è fondata se la domanda viene qualificata dal giudice di merito come nuova e tale qualificazione non è specificamente aggredita con critica puntuale dell'interpretazione degli atti processuali.
- Quando una precedente sentenza passata in giudicato ha già disciplinato la restituzione del prezzo o di altre somme, quella statuizione costituisce autonoma ratio decidendi e deve essere specificamente impugnata; in difetto, la doglianza è inammissibile per difetto di interesse.
- La rescissione del contratto non implica di per sé che la restituzione del prezzo debba essere nuovamente e autonomamente riconosciuta in un successivo giudizio se sul punto esiste già un titolo giudiziale esecutivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19545/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19548/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19550/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19551/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19552/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19562/2026 del 13/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →