Sentenza del 01/10/2021 n. 7004 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia verteva sulla qualificazione fiscale dell'operazione con cui un socio (Auto T.S. F.lli A. s.a.s., partecipazione 1%) ha adempiuto a una sottoscrizione per versamenti in conto capitale mediante la compensazione di crediti vantati verso la partecipata per rapporti commerciali pregressi. L'Amministrazione ha qualificato la cancellazione del debito come liberalità e quindi come sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell'art. 88 TUIR; la contribuente ha invece dedotto che la rinuncia al credito da parte del socio assorbe natura patrimoniale e corrisponde a un apporto in conto capitale non imponibile, richiamando l'art. 88 comma 4 (versione ratione temporis) e il principio contabile OIC 28.
La decisione
La Commissione Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia relativo al procedimento 389/2020 (accertamento anni 2013) e ha accolto l'appello della societa B. relativo al procedimento 4361/2020 (accertamento anno 2014), annullando l'avviso di accertamento impugnato per l'anno 2014. Il Collegio ha ritenuto che, alla luce dei fatti non contestati e della giurisprudenza di legittimità, la rinuncia del credito da parte del socio costituisce apporto patrimoniale/versamento in conto capitale e non genera una sopravvenienza attiva tassabile. Sono compensate tra le parti le spese dei giudizi di primo e secondo grado.
Norme richiamate
art. 88 TUIR
Nel testo ratione temporis il comma 4 esclude dal reddito della societa partecipata le sopravvenienze attive derivanti da versamenti in conto capitale o rinunce dei soci ai crediti; il Collegio ha ritenuto applicabile tale esclusione alla fattispecie.
OIC 28
Il principio contabile considera la rinuncia al credito effettuata dal socio, quando finalizzata al rafforzamento patrimoniale, come operazione di natura patrimoniale (non reddituale) e rilevante in bilancio come componente di patrimonio netto.
art. 1243 cod. civ.
Richiamato dalla contribuente per distinguere la compensazione come modalita di estinzione dell'obbligazione di natura satisfattiva e quindi non assimilabile a liberalita; il Collegio ha tenuto conto della natura civilistica dell'operazione.
art. 27 d.l. 137/2020
Norma processuale invocata per decidere la controversia in camera di consiglio allo stato degli atti (decisione senza udienza pubblica, nel periodo emergenziale).
Ordinanza Corte di Cassazione, 5a Sezione, n. 202052/2020
La giurisprudenza di legittimità citata conferma che la rinuncia del socio al finanziamento non genera ripresa reddituale ma produce effetto equivalente a un conferimento in capitale e va trattata come operazione patrimoniale non imponibile, se effettuata dal socio (diversa la fattispecie se proveniente da terzo).
Massime di principio
- La rinuncia al credito da parte di un socio che si traduce in versamento in conto capitale va normalmente qualificata come operazione patrimoniale (apporto) e non come liberalità imponibile; fondamentale valutare l'intento di rafforzamento patrimoniale e la forma dell'atto.
- Se la cancellazione del debito proviene da un terzo estraneo alla compagine sociale, l'operazione è più facilmente qualificabile come liberalità e può dar luogo a una sopravvenienza attiva tassabile; la qualità soggettiva dell'autore dell'atto è cruciale.
- La mera sproporzione economica (es. socio con 1% che rinuncia a un rilevante credito) non determina di per sé la qualificazione come liberalità: occorre valutare documentazione e finalità economica (difficoltà di recupero credito, strategia patrimoniale, interesse del socio).
- È importante formalizzare la rinuncia/conferimento in documentazione societaria (delibere assembleari, atto formale, contabilizzazione coerente) e, se rilevante ai fini civilistici per conferimenti in natura, predisporre la relazione di stima richiesta dalla legge, allo scopo di ridurre il rischio di contestazioni fiscali.
- L'Amministrazione finanziaria può sindacare la qualificazione economica delle operazioni e contestare la natura dell'atto: pertanto è opportuno conservare prove sull'effettiva finalità patrimoniale e sulla congruità dell'operazione (bilanci, corrispondenza commerciale, motivazioni economiche).
- In caso di contestazione, la giurisprudenza di legittimità favorevole (Cassazione) può sostenere il contribuente quando sia provato che la rinuncia sia stata intenzionalmente finalizzata al rafforzamento patrimoniale e provenga dal socio.
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