Cassazione Penale, Sentenza n. 1492/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava: 1) la mancata prova del reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. e del suo ruolo di promotore/organizzatore, nonché l'applicazione delle aggravanti previste dai commi 2-8; 2) l'insussistenza del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990 (traffico di stupefacenti) e l'erronea qualificazione di condotte reiterate come associazione; 3) la mancanza di gravi indizi per i reati di estorsione e ricettazione (capi 45 e 46); 4) l'assenza di attualità delle esigenze cautelari, per il decorso del tempo rispetto ai fatti contestati.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse adeguatamente ricostruito la struttura criminale ("clan degli zingari") e il ruolo del ricorrente sulla base di dichiarazioni di collaboratori di giustizia corroborate da intercettazioni, osservazioni, escussione di acquirenti di stupefacenti, perquisizioni e sequestri. Sono stati valutati elementi quali la presenza di una centrale di spaccio nella sua abitazione, videosorveglianza, controllo territoriale, gestione di una cassa comune e direttive impartite agli associati, nonché la sua ingerenza in vicende estorsive (es. restituzione di refurtiva). La Corte ha ritenuto provata la qualificata partecipazione e il ruolo di organizzatore sia nell'associazione armata di tipo mafioso (art. 416-bis) sia nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990). Ha inoltre confermato l'attualità delle esigenze cautelari e il pericolo di recidiva, richiamando la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i delitti associativi e la necessità di elementi concreti (recesso o esaurimento dell'attività) per superarla. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Il reato associativo di tipo mafioso è stato ritenuto sussistente sulla base di dichiarazioni di collaboratori e riscontri investigativi che hanno evidenziato struttura, stabilità, capacità di intimidazione e controllo del territorio; il ruolo di organizzatore è stato individuato nella gestione di acquisti, riparto utili e direttive operative
commi 2-8 dell'art. 416-bis c.p. (aggravanti)
Le aggravanti sono state ritenute applicabili in relazione al ruolo qualificato del ricorrente e agli effetti intimidatori e di controllo esercitati dall'associazione
art. 416-bis.1 c.p. (citato come aggravante)
Richiamata in rapporto alla destinazione dei proventi a una cassa comune e all'organizzazione economica dell'attività di spaccio, indicando l'uso collettivo dei proventi come elemento aggravante
art. 74 d.P.R. 309/1990
Il reato associativo in materia di stupefacenti richiede, anche a livello indiziario, la prova di una struttura organizzata e stabile; nel caso concreto sono stati valorizzati la base logistica, la videosorveglianza, i sequestri e le dichiarazioni di acquirenti come riscontri
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso è stato sintetizzato nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione secondo la norma procedurale richiamata
art. 274 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Richiamata in relazione al pericolo di recidiva come esigenza cautelare concreta e attuale
art. 275 cod. proc. pen., comma 3
La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i delitti associativi è stata applicata: può essere superata solo con prova concreta del recesso o dell'esaurimento dell'attività associativa; il mero decorso del tempo non è sufficiente
Massime di principio
- La qualificazione di attività ripetute di spaccio come reato associativo richiede elementi indicativi di struttura organizzativa e stabilità (base logistica, cassa comune, ruoli direttivi, videosorveglianza, controllo territoriale); non bastano soltanto cessioni reiterate o legami familiari
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono costituire base probatoria decisiva purché trovino riscontro in elementi oggettivi (intercettazioni, sequestri, escussioni di acquirenti, osservazioni)
- Per i reati associativi vige una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari: il decorso del tempo non è di per sé idoneo a escludere il pericolo; il ricorrente deve fornire elementi concreti di cessazione del vincolo o di reale perdita di contatto con il circuito criminale
- Il ruolo di organizzatore si valuta sulla base di poteri di gestione e coordinamento (direttive, acquisti, riparto utili, messa a disposizione di una base operativa), anche se l'autonomia non è totale rispetto ad altri soggetti dell'organizzazione
- In sede di riesame cautelare la valutazione è complessiva e indiziaria: convergenza e corroborazione delle prove potenziano la valutazione dell'organo giudicante e rendono più difficile il superamento della misura da parte del ricorrente
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