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Sentenza

Sentenza n. 1169/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto prot. 0428605, relativo al provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Milano in data 09/10/2025, notificato alla ricorrente in data 6 dicembre 2025;

Giustizia amministrativa202600509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, motivato dalla mancanza di un visto di ingresso specifico per residenza elettiva

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per residenza elettiva, deducendo che l'art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. n. 394/1999 non prescrive espressamente che l'ingresso in Italia debba essere avvenuto con un visto rilasciato per la specifica causale della residenza elettiva. Ha inoltre dedotto eccesso di potere e violazione dei principi di buona amministrazione e proporzionalità. L'amministrazione aveva respinto l'istanza rilevando che la cittadina statunitense era entrata in Italia senza il visto per residenza elettiva previsto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 286/1998.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto illegittimo attribuire rilievo ostativo, in via automatica, alla mancanza di un visto di ingresso rilasciato per la causale specifica della residenza elettiva, poiché tale requisito non è espressamente previsto dalla normativa vigente. Dal combinato disposto dell'art. 11 d.P.R. n. 394/1999 e dell'allegato A, n. 13, d.m. 11 maggio 2011, emerge invece che il rilascio del visto e del permesso per residenza elettiva è collegato alla disponibilità di un'abitazione e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di importo non inferiore al triplo dei mezzi di sussistenza previsti, provenienti da fonti diverse dal lavoro subordinato. L'amministrazione avrebbe quindi dovuto verificare concretamente il possesso di adeguati mezzi di sussistenza, a prescindere dal visto di ingresso. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    L'amministrazione lo aveva interpretato nel senso che l'ingresso per il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva dovesse essere avvenuto con il relativo visto; il TAR ha escluso che la mancanza di tale specifico visto potesse operare automaticamente come requisito ostativo.

  • art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. n. 394/1999

    La disposizione disciplina il permesso di soggiorno per residenza elettiva, senza prescrivere espressamente che l'ingresso debba essere avvenuto con un visto avente la medesima causale.

  • allegato A, n. 13, d.m. 11 maggio 2011

    "lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un’abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell’importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell’interno del 1 marzo 2000, recante definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato"

    Il requisito centrale per il permesso di soggiorno per residenza elettiva consiste nella disponibilità di un'abitazione e di risorse economiche autonome, stabili, regolari e sufficienti, provenienti da fonti diverse dal lavoro subordinato.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il diniego di un permesso di soggiorno per residenza elettiva non può essere fondato automaticamente sulla mancanza di un visto di ingresso rilasciato per la specifica causale della residenza elettiva, quando tale requisito non sia espressamente previsto dalla normativa applicabile.
  • Nel valutare una domanda di permesso di soggiorno per residenza elettiva, l'amministrazione deve verificare in concreto la disponibilità di un'abitazione e di risorse economiche autonome, stabili, regolari e sufficienti, provenienti da fonti diverse dal lavoro subordinato.
  • L'assenza dello specifico visto per residenza elettiva non esonera l'amministrazione dall'esame sostanziale dei requisiti economici e abitativi previsti dalla disciplina del soggiorno per residenza elettiva.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

Testo integrale

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