Cassazione Civile, Ordinanza n. 15634/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2009 ai fini IRES, IVA e IRAP nei confronti di una società operante nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'Ufficio contestava l'inapplicabilità delle deduzioni IRAP collegate al c.d. cuneo fiscale, sostenendo che la società rientrasse tra le imprese che svolgono servizi pubblici in concessione e a tariffa, per le quali il beneficio è escluso. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo che i rapporti con la P.A. fossero appalti e non concessioni, e comunque che mancasse il presupposto della gestione a tariffa. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 2697 c.c., censurando la decisione della CTR per non avere correttamente applicato la nozione di public utility e per avere addossato all'Ufficio un onere probatorio che, secondo la ricorrente, era stato comunque assolto o risultava dai documenti di causa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR non avesse applicato i principi consolidati sulla esclusione del beneficio IRAP per le imprese che operano come public utilities in forza di concessione traslativa e a tariffa remunerativa. In particolare, la Corte ha rilevato che il giudice regionale aveva riconosciuto il vantaggio fiscale senza verificare in concreto se il corrispettivo del servizio fosse tale da escludere un margine di profitto e senza accertare se la tariffa includesse già i costi fiscali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997
La riduzione della base imponibile IRAP introdotta dal c.d. cuneo fiscale non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata in concessione e a tariffa remunerativa, quando la tariffa già remuneri anche i costi fiscali.
art. 1, comma 266, l. n. 296/2006
La norma è richiamata come fonte delle deduzioni IRAP del cuneo fiscale, la cui ratio non consente applicazione alle public utilities remunerate da tariffa regolata.
art. 2697 c.c.
La Corte richiama il tema dell'onere della prova nel verificare i presupposti dell'esclusione dal beneficio fiscale e la corretta dimostrazione della tariffa remunerativa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Le deduzioni IRAP collegate al c.d. cuneo fiscale non spettano alle imprese che svolgono attività di public utility quando il servizio sia reso in forza di una concessione traslativa e il corrispettivo sia determinato da una tariffa remunerativa che già contempli i costi fiscali, poiché in tal caso l'agevolazione determinerebbe una sovracompensazione.
- La nozione di 'tariffa' rilevante ai fini dell'esclusione del beneficio non coincide con qualsiasi prezzo pattuito nel mercato: occorre che il corrispettivo sia regolato in modo da assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, includendo anche gli oneri fiscali.
- Per riconoscere il beneficio o la sua esclusione, il giudice di merito deve accertare in concreto se il corrispettivo del servizio sia tale da escludere o includere un margine di profitto e se la tariffa sia costruita tenendo conto dell'incidenza fiscale.
- L'interpretazione della disciplina interna deve essere coerente con la ratio eurounitaria di evitare sia una sovracompensazione a favore delle imprese regolate sia un ingiustificato svantaggio selettivo per quelle remunerate con tariffe non comprensive dei costi fiscali.
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